Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Scadenza: 15 maggio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

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Regione Lazio: PSR 2014-2020 - Misura 11: Agricoltura Biologica - Sottomisura 11.1: Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica; Sottomisura 11.2: Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Bando scaduto

Finalità

L'obiettivo del bando è incentivare gli agricoltori a convertire e mantenere l’azienda agricola al metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (CE) N. 834/2007. Il metodo esclude l’uso di “input chimici” di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi, ecc.) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l’adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

Con il presente Bando pubblico si intende attivare la presentazione delle domande di pagamento (conferma impegno) per l’anno 2019 a valere sulla Misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 per le seguenti tipologie di operazioni:

11.1.1 - Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica
11.2.1 – Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Chi può partecipare

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I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura sono: agricoltori attivi singoli o associati.

Entità del contributo

La Misura prevede a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario per una delle tipologie di operazione previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l’intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie.
Quale norma a carattere generale si specifica che, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

  • colture annuali - 600 euro/ha
  • colture perenni specializzate - 900 euro/ha
  • altri usi dei terreni* - 450 euro/ha
    * ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti

E’ previsto un pagamento ad ettaro calcolato in conformità all’articolo 10 del reg. UE di esecuzione n. 808/2014, distinto per Gruppo di coltura per l’intero periodo di impegno dei 5 anni. Poiché in applicazione della regolamentazione sopra citata, il periodo di conversione richiede un maggior impegno da parte delle aziende, con conseguenti maggiori costi e minori ricavi, il relativo premio risulta superiore a quello previsto per il mantenimento. Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni, sono differenziati per le due sottomisura e distinti sulla base all’appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti “Gruppi di Coltura”:

Sottomisura 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”
Tipologia di operazione 11.1.1 “Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica”

GRUPPO A1) 180 euro/ha

GRUPPO A2) 150 euro/ha

GRUPPO B) 330 euro/ha

GRUPPO C) 600 euro/ha

GRUPPO D) 390 euro/ha

GRUPPO E) 800 euro/ha

GRUPPO F) 320 euro/ha

Sottomisura 11.2 – “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”
Tipologia di operazione 11.2.1 “Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

GRUPPO A1) 160 euro/ha

GRUPPO A2) 140 euro/ha

GRUPPO B) 270 euro/ha

GRUPPO C) 500 euro/ha

GRUPPO D) 330 euro/ha

GRUPPO E) 670 euro/ha

GRUPPO F) 270 euro/ha

Per entrambe le tipologie di operazione 11.1.1 e 11.2.1, il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione della misura 10 “Pagamenti Agro-climatico-ambientali”:

  • 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”
  • 10.1.8 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria vegetale”.
  • 10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.

Il sostegno previsto è cumulabile con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate” e 14 “Benessere degli animali”.

Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata

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Le operazioni/tipologie d’intervento 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica” e 11.2.1 – “Mantenimento pratiche e metodi di agricoltura biologica” prevedono il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni (dalla domanda di sostegno – 1° anno).

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

  • garantire, su tutta la superficie agricola aziendale, la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
  • uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.
  • uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.
  • compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.)

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale della condizionalità, dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione si specifica quanto segue:

Prati permanenti
Per le superfici a prato permanente, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento.
Ai sensi dell’articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nei casi in cui le superfici soggiacciano a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all’anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Con DGR 293 del 23 giugno 2015 la Regione Lazio ha individuato il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno (nonché individuato le superfici per le quali vengono individuate le Pratiche Locali Tradizionali (PLT) queste ultime aggiornate con DGR n. 720 del 27 novembre 2018.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al paragrafo 13.2 “criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione” della Circolare Agea - Istruzioni operative N° 11 del 18/02/2019.

Le superfici foraggere avvicendate e permanenti sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale. Tali superfici saranno eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA aziendali/superficie aziendale sia almeno pari a 0,3 UBA/Ha.

Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in
azienda, espresso come dato medio annuale come risultante dalla BDN, rapportate all’intera superficie
aziendale richiesta.

Nell’allegato 1 del Bando è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Descrizione delle tipologie di operazioni, impegni e durata

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Le operazioni/tipologie d’intervento 11.1.1 “Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica” e 11.2.1 – “Mantenimento pratiche e metodi di agricoltura biologica” prevedono il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni (dalla domanda di sostegno – 1° anno).

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

  • garantire, su tutta la superficie agricola aziendale, la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, con la possibilità di escludere le produzioni zootecniche;
  • uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.
  • uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.
  • compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008 e sue ss.mm.ii.)

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale della condizionalità, dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione si specifica quanto segue:

Prati permanenti
Per le superfici a prato permanente, il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per queste superfici il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento.
Ai sensi dell’articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, nei casi in cui le superfici soggiacciano a particolari vincoli ambientali, con una pendenza maggiore al trenta per cento, con vincoli di altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l’agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all’anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

Con DGR 293 del 23 giugno 2015 la Regione Lazio ha individuato il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno (nonché individuato le superfici per le quali vengono individuate le Pratiche Locali Tradizionali (PLT) queste ultime aggiornate con DGR n. 720 del 27 novembre 2018.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al paragrafo 13.2 “criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione” della Circolare Agea - Istruzioni operative N° 11 del 18/02/2019.

Le superfici foraggere avvicendate e permanenti sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l’azienda disponga di bestiame aziendale. Tali superfici saranno eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA aziendali/superficie aziendale sia almeno pari a 0,3 UBA/Ha.

Il calcolo del rapporto UBA/superficie aziendale viene effettuato tenendo conto delle UBA totali presenti in
azienda, espresso come dato medio annuale come risultante dalla BDN, rapportate all’intera superficie
aziendale richiesta.

Nell’allegato 1 del Bando è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Link e Documenti

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Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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