Pagamento compensativo per le zone montane

Scadenza: 15 maggio 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

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Regione Lazio: PSR FEARS 2014-2020 - Misura 13: Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - Sottomisura 13.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”

Bando scaduto

Finalità

L'obiettivo del bando è promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle zone soggette a “vincoli naturali” e rispondere al fabbisogno di una gestione attiva (di un “presidio”) dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità. Il bando ha la seguente finalità: - prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare l’abbandono del territorio; - manutenzione del paesaggio; - mantenimento e promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili; - mantenimento della biodiversità.

Chi può partecipare

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I beneficiari ammissibili al sostegno nell’ambito della presente misura sono gli agricoltori attivi singoli o associati.

Entità del contributo

Dotazione finanziaria: 7.000.000 Euro

La Misura prevede a fronte dell’impegno assunto dal beneficiario il pagamento di un’indennità, da erogarsi annualmente, per unità di superficie pari a 300 euro/ha.

Le superfici investite a prati permanenti, pascoli e prati pascoli (foraggere non avvicendate), sono ammissibili all’aiuto solo per le aziende in cui il carico di bestiame, dato come rapporto tra il numero di UBA mediamente presenti in azienda e la superficie aziendale ricompresa nelle categorie di prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente, sia almeno pari a 0,2 UBA/Ha.

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

Il pagamento è effettuato in modo digressivo sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento:

  • 0 – 10 ettari di SAU ammissibile - 100% del premio;
  • 10,01 – 20 ettari di SAU ammissibile - 80% del premio;
  • 20,01 – 30 ettari di SAU ammissibile - 50% del premio;

Quale norma a carattere generale si specifica che, in conformità a quanto previsto nell’Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il livello di aiuto massimo erogabile, per la medesima superficie, non può oltrepassare i limiti di seguito specificati:

  • colture annuali - 600 euro/ha
  • colture perenni specializzate - 900 euro/ha
  • altri usi dei terreni* - 450 euro/ha
    * ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti

Tipologie di operazioni

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Il pagamento è condizionato all’impegno di proseguire l’attività agricola nell’area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all’annualità di pagamento dell’indennità.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l’anno 2019 la decorrenza degli impegni è dal 15 maggio 2019, pertanto gli impegni terminano il 16 maggio 2020).

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale della condizionalità.

Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento UE n. 1306/2013, si rimanda al D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell’allegato 2 del Bando è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Tipologie di operazioni

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Il pagamento è condizionato all’impegno di proseguire l’attività agricola nell’area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all’annualità di pagamento dell’indennità.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse. Per l’anno 2019 la decorrenza degli impegni è dal 15 maggio 2019, pertanto gli impegni terminano il 16 maggio 2020).

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull’intera superficie aziendale della condizionalità.

Per quanto riguarda l’attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento UE n. 1306/2013, si rimanda al D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nell’allegato 2 del Bando è riportato un elenco dei criteri di ammissibilità e degli impegni con le relative modalità di controllo.

Link e Documenti

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Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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