Pagamento compensativo per le zone montane e per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Scadenza: 17 giugno 2019
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Programma/Ente di finanziamento

Solo per abbonati. Clicca qui per vedere i piani di abbonamento Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
Bando scaduto

Finalità

Le zone montane e le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (di seguito zone svantaggiate), presentano caratteristiche pedologiche, orografiche e climatiche tali da determinare, nel loro insieme, condizioni di forte svantaggio per le aziende agricole in esse operanti. Le limitazioni di tipo ambientale determinano due tipi di effetti, tra loro connessi: da un lato condizionano negativamente i risultati economici aziendali in termini di redditività dei fattori di produzione impiegati (terra in primo luogo); nel contempo riducono fortemente le opportunità di diversificazione produttiva. Queste problematiche di carattere strutturale accentuano le tendenze all’abbandono delle attività agricole e di spopolamento, soprattutto da parte degli agricoltori più giovani attratti da opportunità di lavoro più favorevoli in altri settori e in altre zone anche fuori della Sardegna, facendo venire meno la funzione di “presidio” attivo del territorio svolto dagli agricoltori, con conseguenti impatti ambientali negativi in termini di riduzione della biodiversità, aumento dei fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico, oltre che di squilibri territoriali di natura socioeconomica. Coerentemente con le predette finalità, la misura prevede l’attivazione delle seguenti due sottomisure: 13.1 – Pagamento compensativo per le zone montane; 13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi. Qualora un’azienda abbia le superfici localizzate sia in zona montana che in altre zone soggette a vincoli naturali significativi è consentita l’adesione ad entrambe le sottomisure per le rispettive superfici

Chi può partecipare

Agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che siano persone fisiche o persone giuridiche (società).

Entità del contributo

La dotazione finanziaria assegnata alla Misura 13 del PSR 2014/2020 è pari a € 222.604.166,67: di cui quota FEASR € 106.850.000,00, quota Stato € 81.027.916,67, quota Regione € 34.726.250,00.

L’indennità minima erogabile è di 250,00 euro per beneficiario, anche in caso di adesione ad entrambe le sottomisure 13.1 e 13.2.

Per la sottomisura 13.1 l’importo dell’indennità è stabilito in:

  • fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 93,00 Euro/ha
  • oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 68,00 Euro/ha
  • oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 Euro/ha

Per la sottomisura 13.2, ai sensi dell’articolo 31 paragrafo 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., fatte salve eventuali successive modifiche del medesimo paragrafo, qualora l’attività di designazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane di cui all’articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del medesimo regolamento da parte del MiPAAFT, sia completata in tempo utile per applicare gli esiti di tale designazione alle domande di sostegno/pagamento annualità 2019, l’importo dell’indennità è così stabilito:

a) per le zone di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2:

  • fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 84,00 Euro/ha
  • oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 50,00 Euro/ha
  • oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 Euro/ha

b) per le zone di cui al punto 3) del paragrafo 2.2, in attuazione del

c) paragrafo 5 dell’articolo 31 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli importi di cui al precedente punto a) sono decurtati del 20% come di seguito riportato:

  • fino a 30 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 67,20 Euro/ha
  • oltre 30 ha e fino a 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 40,00 Euro/ha
  • oltre 70 ha di superficie agricola ammissibile all’aiuto: 0,00 Euro/ha.

Localizzazione dell'intervento

Sottomisura 13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Sono ammissibili al sostegno le zone di montagna delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 3° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all’Allegato n. 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020 (di seguito zone montane).

2.2 Sottomisura 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Per tutto il territorio della Regione Sardegna non montano ai sensi del precedente paragrafo 2.1 è tutt’ora in corso, a cura del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, il processo per la designazione delle zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane di cui all’articolo 32 paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, previsto dal medesimo articolo 32.

Al termine di tale attività di designazione saranno ammissibili al sostegno le seguenti zone (di seguito zone svantaggiate):

1) zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all’Allegato n. 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020, che, per effetto della nuova designazione, conservano lo status di zona svantaggiata;

2) zone non inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 che, per effetto della nuova designazione, acquisiscono lo status di zona svantaggiata;

3) zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all’Allegato n. 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020, che, che per effetto della nuova designazione, perdono lo status di zona svantaggiata.

Qualora la predetta designazione sia completata in tempo utile per essere applicata alle domande di sostegno/pagamento annualità 2019, le zone di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) saranno rese note con successivo provvedimento.

Qualora invece la predetta designazione non sia conclusa in tempo utile per essere applicata alle domande di sostegno/pagamento 2019, continuano ad essere ammissibili al sostegno le zone delimitate ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 4° della direttiva n. 75/268/CEE del 28.04.1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE del 28 aprile 1975 e n. 84/167/CEE del 28 febbraio 1984 di cui all’Allegato n. 3 al Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014/2020 (zone di cui ai precedenti punti 1) e 3)).

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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