[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 3 - Sottomisura 3.1 - Tipo di operazione 3.1.01
Con il presente bando la Regione Emilia-Romagna intende dare attuazione, nell’ambito della Misura 3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, al tipo di operazione 3.1.01 “Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” con lo scopo di incentivare l’adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché sostenere la prosecuzione della partecipazione ai suddetti regimi, attraverso la concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite.
L’operazione 3.1.01 contribuisce inoltre al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni dei produttori e le organizzazioni interprofessionali”.
Il sostegno riguarda la nuova partecipazione o la partecipazione nei cinque anni precedenti (prima partecipazione), da parte di agricoltori ai regimi di qualità agricoli e alimentari indicati nel bando.
Per “nuova partecipazione a un regime di qualità” si intende che la prima iscrizione dell’agricoltore al sistema di controllo avverrà in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno.
Per “prima partecipazione a un regime di qualità” si intende che la prima iscrizione dell’agricoltore al sistema di controllo è avvenuta entro i cinque anni precedenti la data di presentazione della prima domanda di sostegno.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Il sostegno è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della prima domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.
Le produzioni che danno diritto al sostegno di cui al tipo di operazione 3.1.01 sono quelle ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:
a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:
- Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio ( http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html);
- prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm).
b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all’art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013:
- QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute - Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 28/99, notifica n. 465/99 (http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioniagroalimentari/temi/qualita/marchio-qc),
con esclusione delle produzioni zootecniche e ittiche;
- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 (http://www.reterurale.it/produzioneintegrata); il regime SQNPI è ammesso a condizione che riguardi la certificazione dell’intero
processo produttivo (Scopo: Marchio SQNPI) e non si arresti alla fase agricola;
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/2011, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878).
La domanda di sostegno è ammissibile esclusivamente per i regimi che alla data di approvazione del presente bando abbiano ottenuto la pertinente registrazione.
Il sostegno a copertura dei costi per l’accesso e la partecipazione al regime di qualità è corrisposto come contributo annuale sulle spese riferite all’anno solare 2019 e pagate all’organismo di certificazione in data precedente alla presentazione della domanda di
pagamento.
L’importo complessivo su cui è calcolato il sostegno può comprendere i seguenti costi:
a) costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;
b) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli che partecipano ad uno dei regimi di qualità ammissibili al sostegno.
Al momento della presentazione della domanda di sostegno i richiedenti devono essere in possesso del requisito di “agricoltore in attività” ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e ai sensi del DM 5467 del 7 giugno 2018 e sue eventuali modificazioni.
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