La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino (definita di seguito Camera), nel quadro dei propri compiti e finalità istituzionali di cui alle norme vigenti, rende disponibili contributi a valere sul proprio bilancio dell’anno 2018 per iniziative realizzate da soggetti terzi nelle linee di intervento di cui al successivo art.3, al fine di perseguire gli obiettivi approvati dal Consiglio camerale negli atti di programmazione.
Le iniziative ammissibili, realizzate nel periodo dal 01/01/2018 sino al 31/12/2018, devono riguardare lo sviluppo e la promozione del turismo (ivi comprese le iniziative di promozione del territorio, della cultura e delle eccellenze enogastronomiche), anche in collaborazione con gli enti e gli organismi competenti, ma con l’esclusione di attività promozionali svolte all’estero.
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Sono ammissibili a contributo le spese e i costi (al netto dell’IVA soggettivamente detraibile) specificatamente imputabili all’iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati al soggetto beneficiario di cui agli articoli 2 e 2 BIS del Bando.
Sono, altresì, ammissibili - su espressa indicazione della Commissione di cui all’art.9 del Bando - le spese generali (corrispondenti ad oneri di funzionamento ordinario per personale dipendente, locazioni, spese telefoniche e postali, fotocopie, ecc.) imputabili all’iniziativa sostenute dal soggetto beneficiario, in misura fissa forfetaria per un importo, in ogni caso, non superiore (neanche a consuntivo) al 10% del costo preventivato (da riproporzionare, in ogni caso, in base alle spese effettivamente sostenute e rendicontate). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese inammissibili.
Le spese ed i costi ammissibili come sopra definiti devono essere sostenuti dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018 e, di massima, quietanzati entro il 31/03/2019.
Il pagamento delle spese ammissibili va effettuato esclusivamente tramite gli strumenti che garantiscano la tracciabilità come descritto al successivo art.12 del Bando.
Le spese generali, ammesse come sopra indicato, dovranno essere evidenziate in fase di presentazione dell’iniziativa, oltre che - in dettaglio - nella rendicontazione. In particolare per le spese di personale dovranno essere indicate le posizioni funzionali, all’interno dell’organismo richiedente, dei soggetti coinvolti nell’iniziativa. Sono ammissibili le spese relative a personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, specificatamente per la realizzazione dell’iniziativa. In tale ipotesi, la Camera si riserva la facoltà di richiedere copia del contratto di lavoro comunque denominato da cui risulti la specifica assegnazione all’iniziativa
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Possono accedere al Bando le associazioni e soggetti di diritto privato comunque denominati portatori di interessi collettivi delle imprese della provincia di Pesaro e Urbino, costituiti ed operanti da almeno 3 anni nel territorio provinciale, purché rappresentati nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, anche mediante apparentamento, ai sensi dell’art.10 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, e del D.M. 155/2011.
I soggetti di cui al comma 1 che presentano domanda di contributo possono, nella stessa, individuare come soggetto attuatore una loro società di servizi, purché partecipata almeno nella misura del 75% dalle medesime associazioni. Il soggetto attuatore dovrà sostenere tutte le spese ed introitare le eventuali entrate riferite al progetto e ad esso, individuato come beneficiario, verrà assegnato ed erogato il contributo camerale.
Ai fini della ammissibilità della domanda i soggetti di cui al comma 1, o gli eventuali soggetti attuatori da questi individuati secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, devono risultare:
a) regolarmente iscritti, ove previsto, nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio;
b) in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all’adozione del provvedimento di concessione;
c) non iscritti nel Registro informatico dei protesti e/o con procedure concorsuali in corso;
d) in regola con la normativa antimafia, ove richiesto dalla natura del soggetto beneficiario, in tal caso deve essere rilasciata, in sede di liquidazione del contributo concesso, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia;
e) in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi e assicurativi (DURC).
Possono accedere al Bando i Comuni della provincia di Pesaro e Urbino con popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Senza alcuna deroga ed eccezione, il Comune dovrà risultare soggetto attuatore ed in quanto tale dovrà sostenere tutte le spese (le relative fatture dovranno essere esclusivamente intestate ad esso) ed
introitare le eventuali entrate riferite al progetto ed il contributo camerale verrà assegnato ed erogato
esclusivamente ad esso, individuato come beneficiario
L’ammontare complessivo dei contributi è pari ad € 100.000,00 così ripartito:
€ 80.000,00 per iniziative promosse dalle associazioni e soggetti di diritto privato comunque denominati portatori di interessi collettivi delle imprese della provincia di Pesaro e Urbino, costituiti ed operanti da almeno 3 anni nel territorio provinciale, purché rappresentati nel CNEL oppure nel Consiglio della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, anche mediante apparentamento (articolo 2 del bando)
€ 20.000,00 per iniziative promosse dai Comuni della provincia di Pesaro e Urbino con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (articolo 2 BIS del bando)
L’entità del contributo, fermi restando i limiti di cui al successivo comma, è fissato fino ad un massimo del 30% delle spese ammissibili indicate nel preventivo finanziario e comunque non oltre l’ammontare dell’eventuale disavanzo a carico del richiedente.
In ogni caso, si applicano i seguenti limiti:
- tetto massimo sulla singola iniziativa dell’importo del contributo (che comunque non può eccedere l’ammontare dell’eventuale disavanzo a carico del richiedente): € 10.000,00;
- numero massimo di richieste di contributo che lo stesso soggetto destinatario può presentare in totale ai sensi del Bando: n.1.
In ogni caso, ai sensi dell’art.12 del Regolamento, il contributo non può essere di importo tale da porre sostanzialmente a carico del bilancio camerale l’onere prevalente dell’iniziativa.
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