Progetti congiunti di ricerca nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra Italia e Israele

Scadenza: 25 novembre 2020
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Bando scaduto

Finalità

Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele firmato il 13 giugno 2000, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), per la Parte italiana, e la Israel Innovation Authority-International Collaboration Division per la Parte israeliana (di seguito denominati le “Parti”), pubblicano il presente Avviso, finalizzato alla raccolta e alla selezione di progetti congiunti di ricerca e innovazione industriale.

Interventi ammissibili

I progetti di Ricerca e Sviluppo congiunti italo-israeliani possono essere presentati nelle seguenti aree:

  • medicina, biotecnologie, salute pubblica e organizzazione ospedaliera
  • agricoltura e scienze dell’alimentazione
  • applicazioni dell’informatica nella formazione e nella ricerca scientifica
  • ambiente, trattamento delle acque
  • nuove fonti di energia, alternative al petrolio e sfruttamento delle risorse naturali
  • innovazioni dei processi produttivi
  • tecnologie dell’informazione, comunicazioni di dati, software, sicurezza cibernetica
  • spazio e osservazioni della terra
  • qualunque altro settore di reciproco interesse

I Partner italiano e israeliano dovranno esprimere la volontà di cooperare, su base paritaria, allo sviluppo di un nuovo prodotto, processo industriale o servizio.

Il prodotto o servizio generato dalle attività di ricerca deve dimostrare evidenti potenzialità di migliorare prodotti esistenti o di crearne di nuovi sul mercato, in grado di garantire alla impresa partecipante utili dalle vendite. Il soggetto non industriale proponente (università, centro di ricerca) dovrà necessariamente associarsi a un soggetto industriale, che svolga o meno attività di ricerca e sviluppo.

Le attività di collaborazione tra il Partner italiano e il Partner israeliano, da svolgere congiuntamente in uno o in entrambi i Paesi, devono essere pianificate e descritte nel progetto presentato e rappresentare una parte significativa del lavoro complessivo.

Il prodotto, processo o servizio deve essere innovativo.

Il progetto dovrebbe includere attività di test di fattibilità e/o di prototipazione e di verifica condotte congiuntamente dai candidati italiani e israeliani in Italia, o in alternativa includere attività di ricerca tecnologica e sviluppo condotte congiuntamente dai candidati italiani e israeliani in Israele. Sono incoraggiati i progetti che prevedano entrambe le possibilità.

La durata del progetto non deve superare i 24 mesi dalla data dell’assegnazione del sostegno finanziario.

Chi può partecipare

I criteri per poter concorrere al presente bando sono i seguenti:

  1. Il Partner italiano potrà essere sia un soggetto industriale (impresa) sia un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, etc.)
    Il soggetto industriale proponente deve essere un’impresa che conduce attività di ricerca e sviluppo, e realizza il progetto o autonomamente o in associazione ad altre imprese o enti pubblici e privati. Qualora l’impresa non conduca direttamente attività di ricerca e sviluppo, deve essere assistita da un soggetto non industriale (università, centro di ricerca, parco tecnologico) capace di condurre la ricerca proposta in qualità di associato
     
  2. Il Partner israeliano dovrà essere una società di Ricerca e Sviluppo, che trarrà i propri profitti dalla vendita dei prodotti/servizi sviluppati nel corso della realizzazione del progetto. Il Partner israeliano potrà essere assistito, per gli aspetti tecnologici e scientifici, da un soggetto non industriale, in qualità di sub-contraente (università, centro di ricerca, etc.)

Entità del contributo

Nel bando non viene specificata l’entità del contribuito

Dopo che la Commissione Mista italo-israeliana avrà selezionato i progetti congiunti ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Accordo, le rispettive Parti in Italia e in Israele (ossia il MAECI e l’IIA) comunicheranno ai candidati ammessi al finanziamento, attraverso posta elettronica certificata, l’esito della valutazione, la proposta di assegnazione di contributo e le rispettive condizioni per la sua erogazione, nonché le regole per la determinazione dei costi e per il rilascio dei report tecnico-scientifici e finanziari.

Link e Documenti

Pagina web per documenti e formulari

Bando  

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali

Consigli degli esperti

  • Il progetto e il relativo budget devono essere ragionevolmente bilanciati tra il Partner italiano e quello israeliano e includere il preventivo dei costi delle attività congiunte di collaborazione
  • Il preventivo presentato deve essere congruo con le attività previste
  • La proprietà intellettuale dei prodotti del progetto finanziato è regolata sulla base dell’“Accordo di Cooperazione”, che deve essere sottoscritto dai beneficiari dei progetti approvati
  • In relazione agli ulteriori necessari requisiti di partecipazione per i candidati italiani e alla disciplina applicabile al rapporto tra questi ultimi e il MAECI, i partecipanti dovranno attenersi alle “Norme Integrative per la partecipazione Italiana ai Bandi per la raccolta di progetti congiunti di ricerca e per la rendicontazione dei progetti”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando
  • Per i progetti che prevedano esperimenti sugli animali, deve essere presentata l’approvazione del competente Comitato Etico. Questa approvazione è obbligatoria per l’autorizzazione formale del Ministero della Salute all’avvio delle attività in accordo al D.Lgs 26_04/03/2014 (Direttiva 2010/63 EU)
  • I progetti che prevedano esperimenti su esseri umani devono ottemperare alla Direttiva Europea sulla sperimentazione clinica (Direttiva 536/2014/EC). Il Capo Progetto italiano dovrà fornire un’autocertificazione di avvenuto adempimento agli obblighi sopra menzionati
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