Regione Emilia Romagna: delibera Giunta regionale n. 869 del 31 maggio 2019 - L.r. 20/2018 - Promozione dell'innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola
In attuazione alla legge regionale 20 dicembre 2018 n. 20 “Promozione dell’innovazione del prodotto turistico e della riqualificazione urbana nel distretto balneare della costa emilianoromagnola” la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene l'innovazione del prodotto turistico nel Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano-romagnola, rivolto al settore del turismo balneare, incentivando, attraverso l’erogazione di specifici contributi, progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana delle località costiere volti a migliorare le condizioni di offerta e attrattività delle aree di fruizione turistica costiere e favorire lo sviluppo della vocazione turistica del Distretto Turistico Balneare della Costa emiliano romagnola anche in riferimento alla “wellness valley”.
Sono ammissibili gli interventi realizzati dai Comuni nell’ambito della propria attività istituzionale non economica, finalizzati alla riqualificazione e rigenerazione urbana di aree, spazi ed immobili pubblici non gestiti o destinati ad operatori economici, diretti a:
a) promuovere la qualità architettonica e ambientale dello spazio urbano;
b) rimuovere eventuali condizioni ed elementi di degrado;
c) sostenere l'innalzamento e la miglior distribuzione dei servizi e delle attrezzature con particolare riferimento a quelli turistici;
d) promuovere l’accessibilità e la fruibilità da parte di persone con disabilità;
e) prevedere la riduzione degli impatti ambientali con soluzioni attente al tema della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la mobilità sostenibile.
Sono soggetti beneficiari e quindi soggetti che possono presentare domanda le singole Amministrazioni comunali ricadenti nel Distretto turistico balneare della costa emiliano-romagnola istituito con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
In caso di Comuni, aventi i requisiti di cui sopra, che siano aderenti ad Unioni di Comuni dotate dei propri organi ex art. 32 del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la domanda di contributo può essere presentata dall’Unione a condizione che l’intervento per il quale si richiede il contributo insista su aree territoriali dei Comuni ricadenti nel Distretto turistico balneare della costa emiliano romagnola, come sopra meglio esplicitato Ciascun Comune può fare domanda per un solo progetto.
Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad € 20.000.000, sono così ripartite:
- € 5.000.000 sull’esercizio finanziario 2019;
- € 10.000.000 sull’esercizio finanziario 2020;
- € 5.000.000 sull’esercizio finanziario 2021.
I contributi sono concessi nella misura massima del 100% della spesa ammissibile e per un importo massimo di 10 milioni di euro.
Il suddetto contributo è cumulabile con altri contributi o agevolazioni di qualsiasi natura o comunque denominati, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, fino ad un massimo del 100%, qualora tale misura non fosse assicurata dal suddetto contributo regionale.
La presentazione di un progetto avente un importo ammissibile minimo di € 2.000.000 e massimo di € 10.000.000.
Sono considerate ammissibili le spese, di seguito indicate, direttamente imputabili al progetto approvato e finanziato, sostenute e pagate dai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino 31 dicembre 2021 o al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, per:
a) spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, collaudi, studi di fattibilità economico finanziaria, perizie e consulenze professionali) fino ad un massimo del 15% dell’importo dei lavori di cui alla seguente lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
b) opere di recupero, riqualificazione e rigenerazione urbana e/o ambientale di aree, spazi ed immobili pubblici;
c) oneri per la sicurezza;
d) acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche , impianti e arredi strettamente funzionali al progetto;
A valere sul presente bando, non sono ammesse le seguenti spese:
– interessi passivi,
– imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile;
– acquisto di terreni e fabbricati
– acquisto di beni usati
Per almeno cinque anni successivi al pagamento del saldo finale al beneficiario, l’area e/o i beni riqualificati non dovranno subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la destinazione pubblica prevista dal progetto e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Sono considerate ammissibili le spese, di seguito indicate, direttamente imputabili al progetto approvato e finanziato, sostenute e pagate dai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino 31 dicembre 2021 o al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, per:
a) spese tecniche (progettazione, indagini, studi e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, collaudi, studi di fattibilità economico finanziaria, perizie e consulenze professionali) fino ad un massimo del 15% dell’importo dei lavori di cui alla seguente lettera b), purché le stesse siano strettamente legate all’operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione;
b) opere di recupero, riqualificazione e rigenerazione urbana e/o ambientale di aree, spazi ed immobili pubblici;
c) oneri per la sicurezza;
d) acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche , impianti e arredi strettamente funzionali al progetto;
A valere sul presente bando, non sono ammesse le seguenti spese:
– interessi passivi,
– imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile;
– acquisto di terreni e fabbricati
– acquisto di beni usati
Per almeno cinque anni successivi al pagamento del saldo finale al beneficiario, l’area e/o i beni riqualificati non dovranno subire alcuna modifica sostanziale che riguardi la destinazione pubblica prevista dal progetto e da cui derivi un vantaggio indebito, o una modifica che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
Pagina web per documenti e formulari
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