[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I Progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategiche regionali possono riguardare le seguenti attività:
- nella fase di avvio: studi di fattibilità, azioni di promozione e animazione rivolta all’attrazione delle imprese;
- nella fase di implementazione: investimenti in attivi materiali ed immateriali;
- nella fase di attuazione: attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione dell’innovazione per il mercato in collaborazione con le imprese;
- nella fase operativa: attività di divulgazione e attività di cooperazione extra-regionale.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i Progetti di sviluppo/potenziamento di infrastrutture di ricerca strategiche regionali devono avere un costo complessivo non superiore a 20.00.000,00 euro e non inferiori a 10.00.000,00 euro.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Il presente Avviso è aperto a tutte le Infrastrutture di Ricerca: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009”, relativo al quadro giuridico.
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso tutti i soggetti che posseggano i seguenti requisiti:
a) le imprese di qualsiasi dimensione, che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali di qualsiasi dimensione che svolgono prevalentemente attività industriale;
c) le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi di ricerca con personalità giuridica;
e) i Consorzi, le Società consortili e le Reti di imprese con personalità giuridica, formate dai soggetti di cui ai punti precedenti, costituiti/costituendi alla data di presentazione della domanda.
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