L’obiettivo generale delle Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.
Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:
a) migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione;
b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione;
c) rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione;
d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e) ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Il presente bando riguarda l’esecuzione di Programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019 definiscono le priorità tematiche per le azioni che devono essere cofinanziate attraverso il presente invito. Le domande presentate in risposta al presente bando devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei sei temi illustrati in tali sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno considerate ai fini del finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito della medesima tematica prioritaria. Inoltre, possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito di diverse priorità tematiche o temi.
Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno
L’obiettivo è di rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione, vale a dire:
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;
b) metodo di produzione biologica;
c) il simbolo grafico (logo) dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
I programmi di informazione e di promozione destinati ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno poiché tali regimi offrono ai consumatori garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato.
Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei. Secondo l’inchiesta speciale Eurobarometro (n. 473), solo il 18 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) e di un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione. Sebbene la conoscenza del logo dell’agricoltura biologica sia aumentata di 4 punti dal 2015, solo il 27 % dei consumatori europei riconosce il logo UE dell’agricoltura biologica.
L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti registrati nell’ambito di un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato.
L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (compresi abitudini alimentari corrette e consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.
L’impatto finale atteso è aumentare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato.
Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi
I richiedenti possono consultare la sezione 1.2.1 dell’allegato I del programma di lavoro per ulteriori informazioni in merito.
Tema 5 - Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche
I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi identificati nel tema corrispondente.
Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014.
L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi destinatari.
Nel caso in cui intenda puntare a diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, un’organizzazione proponente presenta più domande e una domanda per tema oppure può presentare una domanda nell’ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche». Questo tema riguarda le zone geografiche non comprese nei temi 3 e 4, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.
Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:
1. Gestione del progetto
2. Relazioni pubbliche
— Azioni di PR
— Eventi stampa
3. Sito web, social media
— Configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web
— Social media (configurazione degli account, pubblicazione regolare di post)
— Altro (applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, webinar ecc.)
4. Pubblicità
— Stampa
— TV
— Radio
— Online
— Attività in ambienti esterni
— Cinema
5. Strumenti di comunicazione
— Pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali
— Video promozionali
6. Eventi
— Stand in fiere
— Seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole
— Settimane dei ristoranti
— Sponsorizzazione di eventi
— Viaggi di studio in Europa
7. Promozione presso i punti vendita
— Giornate di degustazione
— Altro: promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita
Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentiti nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e sui metodi di produzione biologica.
L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni. Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»).
Più in particolare, sono ammissibili le domande presentate dalle seguenti organizzazioni e dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
i) organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma;
ii) organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro;
iii) organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
Le suddette organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:
i) le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
— se rappresentano almeno il 50 % dei produttori o il 50 % del volume o del valore commercializzabile della produzione del prodotto/dei prodotti o del settore interessati, nello Stato membro interessato; oppure
— se sono organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell’articolo 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);
ii) un gruppo, definito all’articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014, è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto;
iii) un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013;
iv) l’organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore.
In deroga ai precedenti punti i) e ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta presentata l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato, a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti, tutte provenienti dal medesimo Stato membro dell’UE.
Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite negli Stati membri dell’UE.
Per i richiedenti del Regno Unito: i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’UE durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l’UE che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dell’UE (pur continuando a partecipare, ove possibile) o saranno invitati ad abbandonare il progetto a norma dell’articolo 34.3 della convenzione di sovvenzione.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Gazzetta ufficiale C 18/4 del 15.01.2019
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