Programmi antiviolenza a favore delle donne vittime di violenza, sole o con minori

Scadenza: 31 luglio 2017
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Bando scaduto
SCADENZA

31 luglio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
La Regione Puglia ha pubblicato l'avviso per la presentazione di Programmi antiviolenza da parte dei Centri

antiviolenza agli Ambiti territoriali, di cui di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014.

Obiettivo dell'avviso è garantire la continuità/implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla
violenza medesima, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, attraverso 11 sostegno alle attività dei
Centri Antiviolenza ed il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della

violenza di genere.

DESCRIZIONE
La Regione Puglia ha pubblicato l'avviso per la presentazione di Programmi antiviolenza da parte dei Centri

antiviolenza agli Ambiti territoriali, di cui di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014.

Obiettivo dell'avviso è garantire la continuità/implementazione dei programmi antiviolenza a favore delle
donne vittime di violenza, sole o con minori, finalizzati all'accoglienza, al sostegno e all'accompagnamento,
tramite percorsi personalizzati, con l'obiettivo di supportarle durante tutto il percorso di fuoriuscita dalla
violenza medesima, favorendone il reinserimento socio-lavorativo, attraverso 11 sostegno alle attività dei
Centri Antiviolenza ed il consolidamento della rete dei servizi per la prevenzione e il contrasto della

violenza di genere.

AZIONI FINANZIATE
Programmi antiviolenza, della durata di 18 mesi, saranno pertanto integrativi e non sostitutivi rispetto ai servizi e agli interventi programmati nei

piani sociali di zona degli Ambiti territoriali che avanzano istanza di finanziamento. I programmi antiviolenza prevedono:

a) progetti di presa in carico individualizzati volti al superamento della situazione di disagio derivante dalla violenza subita, al reinserimento

socio-lavorativo, all'accompagnamento verso percorsi di autonomia e di autodeterminazione;

b) percorsi di ospitalità per le donne, sole o con minori, che si trovino in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e/o fisica propria e/o
dei minori, finalizzati a garantire, insieme all'accoglienza di emergenza, un progetto personalizzato complessivo volto al superamento della

situazione di disagio e alla fuoriuscita dalla violenza;

c) attività di sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e agli adolescenti e ai

luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di favorire l'emersione del fenomeno;

d) percorsi di formazione rivolta ad operatrici e operatori che, nei diversi ambiti istituzionali, svolgono attività connesse alla prevenzione e al

contrasto della violenza;

e) progetti di percorsi mirati, anche terapeutici, nei confronti degli autori degli atti di violenza.
Gli interventi tesi all'inserimento/reinserimento socio-lavorativo, da realizzare ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 23/2013 e s.m.i., si

collocano nell'azione di cui al punto a).

Nell'ambito dell'azione di cui al punto d) potranno essere ammessi interventi di supervisione professionale.

Sono considerate ammissibili e pertanto rendicontabili le seguenti spese:

1. spese generali per il funzionamento (materiale di consumo, arredi e attrezzature, servizi postali, costi per eventuale fidejussione, utenze e

spese di locazione di immobile dedicato alle attività del programma) in misura non superiore al 5%;

2. spese per retribuzione personale (interno e/o esterno al soggetto attuatore - escluso il personale di Pubbliche Amministrazioni - figure

esperte per docenze e/o consulenza specialistica direttamente riferibile alle attività del programma);

3. spese per altre attività inerenti l'organizzazione del servizio e la
divulgazione/sensibilizzazione degli interventi offerti dallo stesso (costi di informazione e pubblicità, organizzazione convegni, mostre e

manifestazioni, spese di stampa, acquisto di spazi pubblicitari);

4. spese per eventuale accoglienza di emergenza;

5. spese per attivare percorsi innovativi e sperimentali di ospitalità, sostegno all'autonomia abitativa (borse alloggio, sostegno fitto e utenze,

cohousing etc);

6. spese per l'attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro (orientamento, accompagnamento, tirocinio).

CHI PUO' PARTECIPARE
Al fine di riconoscere e valorizzare il contributo fondamentale dei Centri Antiviolenza e sostenerne le attività, favorendo percorsi sempre più
integrati, efficaci e tempestivi di presa in carico di situazioni di violenza, sospetta o conclamata, tra i diversi soggetti che compongono le reti
territoriali antiviolenza, la legge regionale indica, quali soggetti che possono presentare i Programmi antiviolenza, i Centri antiviolenza regolarmente
autorizzati al funzionamento e iscritti nel registro regionale, anche in partenariato con le aziende sanitarie locali, con altri enti pubblici, con gli
organismi di parità, con i servizi per l'impiego e con le associazioni femminili, iscritte all'albo regionale e operanti nei settore specifico, con le

imprese sociali che abbiano tra i propri scopi prevalenti il contrasto alla violenza su donne e minori.

I soggetti titolari e gestori dei centri antiviolenza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia e coerenti con gli indirizzi
nazionali, presentano i Programmi antiviolenza agli Ambiti territoriali di riferimento ovvero agli Ambiti con i quali hanno stipulato forme di
convenzionamento secondo quanto indicato dalla programmazione regionale, anche al fine di implementare e consolidare le reti territoriali
antiviolenza. I soggetti non titolari ma gestori di centri antiviolenza a titolarità pubblica potranno presentare il Programma antiviolenza

esclusivamente all'Ambito territoriale titolare del servizio.

L'Ambito Territoriale aderisce al Programma presentato dal Centro antiviolenza e lo candida al finanziamento regionale, assumendo la responsabilità

della sua realizzazione mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare con la Regione Puglia.

Il centro antiviolenza è soggetto attuatone del Programma antiviolenza.

Nel caso degli Ambiti territoriali in cui sono operativi più centri antiviolenza il programma antiviolenza dovrà essere presentato e realizzato

prevedendo forme di partenariato tra gli stessi centri.

Sarà possibile per ogni centro antiviolenza aderire a più reti di partenariato, anche fuori dei propri Ambiti territoriali di riferimento, al fine di

implementare e consolidare il lavoro di rete tra i centri e altri soggetti, pubblici e privati, nonché lo scambio di buone prassi sul territorio regionale.

ENTITA' CONTRIBUTO

Risorse disponibili:

453.700 euro destinateial finanziamento dei percorsi di inserimento/reinserimento sociolavorativo
delle donne vittime di violenza, nell'ambito di percorsi personalizzati volti all'autonomia

economica;

453.700 euro destinati al sostegno di interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne

vittime di violenza, nell'ambito di percorsi personalizzati volti alla più complessiva indipendenza.

COME PARTECIPARE

PAESI AMMISSIBILI

REFERENTE

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SITO WEB

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FORMULARI E DOCUMENTI

Bando

Proroga dei termini

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL

CODICE AUTORE

16/05/2017_CAD

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