Promotion of Agricultural Products (AGRIP) - ID: SIMPLE-CRISIS-2020
Le misure di promozione e informazione dei prodotti agricoli sono giustificate dalla seguente normativa:
Gli obiettivi generali delle misure di promozione e informazione, come previste dai Regolamenti di cui sopra, sono i seguenti:
Il presente bando prevede l’attuazione di programmi semplici di promozione e informazione finalizzati a rispondere a eventi di disturbo del mercato, perdita della fiducia dei consumatori o altri problemi specifici dovuti all’impatto della pandemia di COVID-19 sui mercati di:
Le azioni finanziate saranno complementari alle misure eccezionali eventualmente adottate dalla Commissione come previsto dalla Parte V capitolo I del Regolamento (UE) N.1308/2013. La finalità ultima delle proposte progettuali deve essere il ripristino delle normali condizioni di mercato dei settori colpiti dalla pandemia di COVID-19, e di conseguenza la fiducia dei consumatori. I progetti devono avere una dimensione europea in termini geografici, di contenuti e impatto.
Le misure di promozione e informazione devono essere un insieme coerente di operazioni. I programmi proposti dovranno avere una durata massima di un anno.
Le proposte possono riguardare unicamente prodotti e schemi elencati nell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1144/2014. Le proposte inoltre devono assicurarsi che le misure sono attuate attraverso gli organismi di esecuzione selezionati in accordo con la Commissione. In deroga a questo e secondo le regole dettate dalla Commissione, l’ente proponente può attuare talune parti del progetto (a condizione del livello di esperienza dell’ente, dei costi di tali misure in relazione ai normali tassi di mercato, ecc.). Gli organismi di esecuzione devono essere selezionati dall’ente proponente secondo il principio di convenienza qualità / prezzo delle prestazioni e in assenza di conflitto di interessi.
Le proposte devono essere conformi con la normativa europea che disciplina i prodotti e i mercati in questione, essere di grandezza appropriata e avere una dimensione appropriata.
Attenzione! Per essere ammissibili, i programmi semplici devono:
a) rispettano la normativa unionale applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione
b) avere dimensioni significative, segnatamente in termini di impatto transfrontaliero quantificabile previsto. Nel mercato interno, ciò significa che un programma sarà eseguito in almeno due Stati Membri con allocazione di una quota proporzionale del bilancio, tenendo conto in particolare delle rispettive dimensioni del mercato in ciascuno Stato Membro interessato, oppure sarà eseguito in uno Stato Membro diverso dallo Stato Membro d'origine dell'organizzazione proponente. Tale criterio non si applica ai programmi il cui messaggio riguarda i regimi di qualità dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) n. 1144/2014, e ai programmi il cui messaggio riguarda le buone pratiche alimentari
c) avere una dimensione unionale, in termini sia di contenuti che di impatto, in particolare fornire informazioni sulle norme europee di produzione, la qualità e sicurezza dei prodotti alimentari europei e le pratiche e la cultura alimentare in Europa, promuovere l'immagine dei prodotti europei nel mercato interno e nei mercati internazionali, aumentare il grado di conoscenza dell'opinione pubblica e delle imprese commerciali in relazione ai prodotti e ai simboli grafici dei prodotti europei. Ciò significa, in particolare, che un programma a livello di mercato interno riguardante uno o più regimi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1144/2014, dovrà concentrarsi sul suddetto regime/sui suddetti regimi nel messaggio principale dell'Unione.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
Le proposte possono essere inviate solo dai seguenti enti:
a) Organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro
c) Organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni
d) Organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima.
Gli enti menzionati sopra possono presentare proposte progettuali a condizione che siano rappresentativi del settore o del prodotto in oggetto al presente bando.
Dotazione finanziaria complessiva: 5.000.000 Euro
Pagina web per documenti e formulari
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