Regione Sardegna: Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo 2019/2023
L’intervento finanzia esclusivamente progetti regionali di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi, presentati da proponenti che hanno la sede operativa nella Regione Sardegna. Non sono ammessi progetti multiregionali.
I progetti regionali sono ammissibili a finanziamento a valere sulla dotazione finanziaria disponibile per l’annualità 2019/2020.
E’ consentita la presentazione di più progetti da parte delle stesso soggetto proponente, purché non siano rivolti agli stessi paesi terzi o mercati dei Paesi terzi.
La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati di cui alla parte II, titolo II Capo I, Sezione II e all’allegato VII del Reg. (UE) n. 1308/2013:
- vini a denominazione di origine protetta;
- vini a indicazione geografica protetta;
- vini spumanti di qualità;
- vini spumanti di qualità aromatici;
- vini con l’indicazione della varietà.
I progetti devono prevedere la promozione dei vini della regione Sardegna. I progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non formano oggetto di promozione. Le caratteristiche dei vini succitati sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di presentazione del progetto.
Possono accedere al bando i soggetti proponenti, come definiti all’articolo 3 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019 come di seguito riportato.
Beneficiari che richiedono soltanto l’aiuto comunitario:
a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
f) i produttori di vino, come definiti all’articolo 2, del DM n. 3893 del 4 aprile 2019.
g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019.;
h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g);
i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla precedente lettera f).
Beneficiari che richiedono l’aiuto comunitario e l’integrazione con fondi regionali:
a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
e) i Consorzi di tutela, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
g) i soggetti pubblici come definiti all’articolo 2 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019.;
h); le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lettere
a), b), c), d), e), g) e i produttori di vino, come definiti all’articolo 2 del DM n. 3893 del 4 aprile 2019;
i) i Consorzi, le Associazioni le federazioni e le Società Cooperative a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f) e g);
j) le reti di impresa, composte da produttori di vino, come definiti all’articolo 2, punto m) del DM n. 3893 del 4 aprile 2019.
I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
Dall’integrazione con aiuti regionali sono escluse le aziende in difficoltà così come definite dall'art. 2, comma 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 nonché le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegale e incompatibile.
La dotazione finanziaria comunitaria disponibile per i progetti regionali della misura Promozione dei Paesi terzi per l’annualità 2019/2020 è pari a euro 2.179.472,13.
L’intensità dell’aiuto per i progetti ammissibili alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” è pari, al massimo, al 50% delle spese ammissibili, a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione. Il restante 50% è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
L’intensità di aiuto è aumentata fino al massimo dell’80% delle spese ammissibili, di cui il 50% a valere sui fondi comunitari assegnati alla regione e fino a un massimo del 30% a valere sui fondi regionali per i progetti che prevedono esclusivamente azioni di promozione di marchi collettivi (vino DOP e IGP), presentate dai beneficiari specificati nel paragrafo 4 del bando.
La restante parte, pari come minimo al 20% delle spese ammissibili, è a carico del beneficiario, che non può usufruire di altri aiuti pubblici.
Pagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
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