PSR: Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Scadenza: 15 dicembre 2017
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Bando scaduto
SCADENZA

15 dicembre 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

PSR 2014-2020, Tipo di operazione 3.1.01

OBIETTIVO
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando che dà attuazione per l'anno 2018 al Tipo di operazione 3.1.01 “Partecipazione a regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari” della Misura 3 del PSR 2014-2020, con lo scopo di incentivare l'adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite al fine della prima partecipazione ai

suddetti regimi.

Il bando è volto ad incentivare l'adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la
concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite dalle imprese agricole o dalle associazioni di

agricoltori al fine della prima partecipazione ai regimi stessi. Il sostegno può essere riconosciuto per un massimo di 4 anni consecutivi.

La domanda di pagamemento deve essere presentata annualmente.

Il requisito fondamentale è che l'iscrizione al sistema di controllo avvenga in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno.

DESCRIZIONE
La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bando che dà attuazione per l'anno 2018 al Tipo di operazione 3.1.01 “Partecipazione a regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari” della Misura 3 del PSR 2014-2020, con lo scopo di incentivare l'adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti
agricoli e alimentari, attraverso la concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite al fine della prima partecipazione ai

suddetti regimi.

Il bando è volto ad incentivare l'adesione di nuovi operatori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, attraverso la
concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite dalle imprese agricole o dalle associazioni di

agricoltori al fine della prima partecipazione ai regimi stessi. Il sostegno può essere riconosciuto per un massimo di 4 anni consecutivi.

La domanda di pagamemento deve essere presentata annualmente.

Il requisito fondamentale è che l'iscrizione al sistema di controllo avvenga in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno.

AZIONI FINANZIATE

Le produzioni che danno diritto al sostegno sono quelle ottenute in conformità ai seguenti regimi di qualità:

a) regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti e disposizioni:

-
Dop, Igp, Stg iscritte nei registri creati e aggiornati ai sensi degli articoli 11 e 22 del Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio

(http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html);

-

prodotti biologici ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

-
denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio

(http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm).

b) regimi di qualità riconosciuti dallo Stato italiano in quanto conformi ai criteri di cui all'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013:

-
QC - Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute - Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 28/99, notifica n. 465/99 (http://agricoltura.regione.emiliaromagna.

it/produzioniagroalimentari/temi/qualita/marchio-qc), con esclusione delle produzioni zootecniche e ittiche;

-
SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole
alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 (http://www.reterurale.it/produzioneintegrata); il regime SQNPI è ammesso a condizione che riguardi la certificazione dell’intero processo produttivo (Scopo: Marchio

SQNPI) e non si arresti alla fase agricola;

-
SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva

98/34/CE) (http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina /4878).

La domanda di sostegno è ammissibile esclusivamente per i regimi che hanno ottenuto la pertinente registrazione.

Il sostegno a copertura dei costi per l’accesso e la partecipazione al regime di qualità è corrisposto come contributo annuale sulle spese riferite all’anno solare 2018 e pagate all’organismo di certificazione in data

precedente alla presentazione della domanda di pagamento.

L’importo complessivo su cui è calcolato il sostegno può comprendere i seguenti costi:

a) costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli;

b) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di 5 anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione tramite iscrizione allo specifico sistema di controllo. La
domanda di pagamento per gli anni successivi al primo deve essere presentata annualmente.
Le domande di sostegno presentate, previa verifica istruttoria per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità, sono inserite in graduatoria secondo i criteri di selezione e i punteggi assegnati con le modalità dettagliate nel

bando, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile.

Con l'atto di approvazione della graduatoria o dell'elenco dei beneficiari si provvederà alla concessione del contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

CHI PUO' PARTECIPARE
Possono accedere al sostegno gli imprenditori agricoli, in possesso del requisito di “agricoltore in attività” ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità

ammissibili al sostegno.

Possono inoltre accedere al sostegno, secondo un approccio collettivo, le associazioni di agricoltori che raggruppino, ancorché in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività, che partecipano per la prima volta ai

regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ammissibili al sostegno, quali ad esempio:

-

le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

-

le organizzazioni interprofessionali e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

-
i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg (costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali);

-
i gruppi di produttori indicati all'articolo 95 del Reg. (UE) n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602

del codice civile e riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali);

-
le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;

le cooperative agricole e loro consorzi;

-

reti di imprese, gruppi o aggregazioni costituite in ATI o ATS o forme associate dotate di personalità giuridica.

Tutti i richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata. Nelle associazioni di agricoltori

l'iscrizione all'Anagrafe deve riguardare anche i singoli imprenditori agricoli individuati nella domanda di sostegno.

Per “prima partecipazione a un regime di qualità” si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta in data successiva alla presentazione della prima domanda di sostegno.

Con riferimenti ai soggetti beneficiari nel bando sono indicati ulteriori requisiti e condizioni di ammissibilità.

Non è ammissibile la concessione del sostegno a imprese per le quali:

-

la prima iscrizione dell’agricoltore al sistema di controllo sia avvenuta in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno;

-

la partecipazione al regime prescelto non sia avvenuta, oppure sia avvenuta in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento.

ENTITA' CONTRIBUTO

La disponibilità del presente bando per l’annualità 2018 ammonta a euro 282.301,75.

Il massimale di finanziamento è fissato in € 3.000,00 per anno solare per beneficiario, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata per la
partecipazione ai regimi di qualità.

Per le domande presentate da associazioni di agricoltori tale massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell’approccio collettivo.

L’intensità del sostegno è fissata al 100% della spesa ammessa, fermo restando il suddetto limite.
Per i regimi di qualità riferiti a prodotti non rientranti nell’Allegato I del Trattato, il sostegno verrà erogato nel limite di € 3.000,00 per anno solare per beneficiario, e comunque nei limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea sugli aiuti de minimis.

Il sostegno per la partecipazione ad un regime di qualità può essere riconosciuto per un massimo di 4 anni consecutivi, a partire da quello di prima partecipazione tramite iscrizione allo specifico sistema di controllo

avvenuto con il bando 2016.

COME PARTECIPARE

PAESI AMMISSIBILI

REFERENTE

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SITO WEB

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FORMULARI E DOCUMENTI

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL

CODICE AUTORE

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