15 luglio 2017
PROGRAMMA DI RIFERIMENTOPSR 2014-2020
OBIETTIVOnazionale di sostegno per la viticoltura, periodo di programmazione 2014-2018.
La misura prevede la corresponsione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenutidagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
La misura ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione ericonversione della base produttiva primaria.
La misura è attivata su tutto il territorio regionale, nell’ambito dei bacini omogenei viticoli (Allegato tecnico 1) e per le sole iniziative atte a produrre vini di qualità designati con le denominazioni di origine oppure con leindicazioni geografiche.
DESCRIZIONEnazionale di sostegno per la viticoltura, periodo di programmazione 2014-2018.
La misura prevede la corresponsione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenutidagli imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
La misura ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione ericonversione della base produttiva primaria.
La misura è attivata su tutto il territorio regionale, nell’ambito dei bacini omogenei viticoli (Allegato tecnico 1) e per le sole iniziative atte a produrre vini di qualità designati con le denominazioni di origine oppure con leindicazioni geografiche.
AZIONI FINANZIATESono ammissibili le seguenti azioni previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017:
a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite;
b) ristrutturazione, che consiste:
1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento, (Allegato tecnico 2 punto 2 “Azioni ammissibili”) attuatecontestualmente alle attività a) e b).
Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:
-mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;
-con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;
-estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.
I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.
Le attività devono:
a) essere realizzate nel territorio della Regione Veneto;
b) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
c) avere inizio successivamente alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l’azione di estirpo, questa può avere inizio a partire dal 30 settembre 2017, pena l’esclusione della relativa superficie dalladomanda di sostegno;
d) rispettare, in ordine alla varietà di vite, alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dalle singole schede di bacino e dai relativi disciplinari delle relative D.O.;
e) essere realizzate con le varietà di uve da vino comprese tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e leRegioni e le Province autonome del 25 luglio 2002;
f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
g) interessare una superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario pari a quella indicata nella scheda di bacino afferente in cuiricade l’intervento (Allegato tecnico 1)
I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire dalla data dipresentazione della domanda di saldo. Tale vincolo si trasferisce anche ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo.
Il beneficiario è tenuto a rispettare le regole della condizionalità per i tre anni successivi alla concessione del finanziamento a decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo in cui è stato ammesso a finanziamento.
CHI PUO' PARTECIPAREPossono presentare domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti i soggetti titolari di posizione in schedario viticolo veneto.
Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che, al momento di presentazione della domanda o al più tardi alla data di chiusura del bando, soddisfano i seguenti criteri:
a) conducono vigneti di varietà di uva da vino;
b) detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento UE n. 1308/2013;
c) hanno presentato ad AVEPA variazione della regione di riferimento di una autorizzazione per gli impianti viticoli, da perfezionarsi con il caricamento della autorizzazione stessa nello SVV entro 90 giorni dallascadenza dei termini di presentazione della domande di aiuto;
d) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per ilsalvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
e) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli;
f) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e la data di presentazione della domanda al presente bando, salvo i casi di forza maggiore:
-non aver presentato rinuncia per domande finanziate per la presente misura di sostegno, ovvero
-non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di collaudo.
ENTITA' CONTRIBUTO16.224.250,00.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, è erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale (All. tecnico 3).
La spesa massima ammissibile è pari a:
18.000 €/Ha per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
31.000 €/Ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
23.500 €/Ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione;
50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano ad almeno uno dei seguenti criteri:
a) pendenza del terreno superiore a 30%;
b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta.
Qualora l’intervento richieda la realizzazione (o il recupero) di opere di sostegno (muri a secco, “marogne”, o altri interventi similari) o di raccordo è fatto obbligo l’utilizzo di materiale lapideo di originemuratura tradizionalmente presenti nel territorio nonché le apposite disposizioni adottate dagli enti competenti.
Al fine di assicurare un’equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno ammettere aiunitari stabiliti dalla presente misura dei criteri di formulazione della graduatoria.
COME PARTECIPARELe attività di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate entro il 31 agosto 2019 e, comunque, entro la scadenza della validità dell’autorizzazione al reimpianto.
Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento.
Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli sportelli unici agricoli dell’Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura competenti per territorioentro il 30 giugno 2017, secondo le modalità previste dalle disposizioni emanate da AVEPA.
PAESI AMMISSIBILI
REFERENTENULL
SITO WEBNULL
FORMULARI E DOCUMENTIPagina web per documenti e formulari
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL
CODICE AUTORE05/06/2017_CAD
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