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Con il bando FEAMP Misura 1.41 parte 2 del Regolamento (UE) n. 508/2014, si prevede di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci, conformemente all'obiettivo principale delle strategia Europa 2020, attraverso il sostegno per la sostituzione dei motori principali delle imbarcazioni da pesca che:
1. praticano la "pesca costiera artigianale" (pescherecci di lunghezza inferiore a 12 mt. e che non utilizzano attrezzi da pesca trainati come definiti con Reg. CE);
2. appartengono ad un segmento di flotta per il quale è dimostrato un equilibrio rispetto alla possibilità di pesca;
3. abbiano effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca dal 1.3.2016 al 28.2.2018.
A questo proposito è stato stabilito di premiare,
attraverso i criteri di selezione, sia le operazioni riguardanti congiuntamente motori principali ed ausiliari, che le operazioni riservate alle imbarcazioni più grandi (in termini di kW del motore, di dimensioni e di GT).
La vetustà degli apparati motori, infatti, incide sui consumi, sull’emissione di gas e sulle perdite di oli e carburanti e per questo i criteri di selezione premiano quelle operazioni che hanno ad oggetto i motori e le imbarcazioni meno recenti.
Non sono ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la sostituzione del motore con maggiore potenza, espressa in kW, rispetto al motore da sostituire.
Non sono altresì ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la detaratura dei motori.
Non sono ritenuti ammissibili gli interventi su unità da pesca appartenenti alla V categoria (imbarcazione asservite ad impianti).
Il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione di motori principali che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’art. 40, par. 2, del Reg. (CE) 1224/2009 – “certificazione della potenza del motore”.
In deroga, per i pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione di motori principali riguardo ai quali la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’art. 41 del Reg. (CE) 1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nelle licenze di pesca.
Sono ritenuti ammissibili a contributo solo operazioni non materialmente portate a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento.
Nel caso di operazioni riguardanti esclusivamente acquisto di attrezzature, l’operazione si intende materialmente portate a termine o completamente attuata con la fornitura dell’ultima attrezzatura (la data è desumibile dal documento di trasporto).
Dotazione finanziaria: 99.344 euro
L’intensità massima dell’aiuto pubblico è pari al 30%.
Il contributo massimo concedibile per singolo intervento è stabilito in € 20.000,00
L’importo minimo di spesa ammissibile per singolo intervento è stabilito in € 10.000,00
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