Regione Marche: PSR 2014/2020 - Sottomisura 6.4 azione 5 "Realizzazione punti vendita extra aziendali per la commercializzazione dei prodotti Allegato 1 e di prodotti Allegato 1 solo come input" nell’ambito di Progetti integrati di Filiere Agroalimentari e di Progetti integrati di Filiere Corte e Mercati Locali
La misura è finalizzata a favorire la creazione di punti vendita extra aziendali nell’ambito della multifunzionalità agricola. Le finalità, che si intendono perseguire in particolare sono le seguenti:
Sono ammissibili gli investimenti riguardanti la realizzazione o l’adeguamento di locali da destinare a punti vendita extra-aziendali solo se rispettino le seguenti condizioni:
In ogni caso, sono ammissibili SOLO le tipologie di investimento di seguito riportate:
L’acquisto di macchinari ed attrezzature usati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Debbono essere acquisiti dal primo proprietario;
b) Non devono aver beneficiato di contributo pubblico dimostrato tramite produzione di fattura di acquisto;
c) il loro valore dovrà essere calcolato sulla base del prezzo di acquisto decurtato delle quote di ammortamento già maturate (9% annue) di cui al Tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988 Specie 1a;
d) tra cedente e acquirente del bene non deve sussistere legame societario (proprietà di quote societarie o presenza attuale o passata di medesimi soci) e/o di parentela (fino al terzo grado in linea retta), né possono essere coniugi, né conviventi di fatto (unioni civili).
In ogni caso verrà riconosciuta a saldo la minore spesa tra il valore stabilito al punto c) e l’importo effettivamente pagato e attestato dalla fattura di acquisto.
La presente sottomisura non è attivabile al di fuori dei progetti di Filiera.
La sottomisura prevede il sostegno solo a favore delle imprese aderenti ad un Progetto integrato di Filiera Agroalimentare o ad un Progetto integrato di Filiera Corta e Mercato Locale.
La mancanza di uno dei seguenti requisiti richiesti per il soggetto, per l’impresa o per il progetto determina l’inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.
Requisiti del soggetto richiedente:
I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile le cui imprese hanno una SAU aziendale ricadente per il 100% nelle aree del cratere del sisma della Regione Marche e che richiedono investimenti fissi e impianti interamente localizzati nella Regione Marche.
Requisiti dell’impresa
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve:
La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:
a) titolo di proprietà;
b) titolo di usufrutto;
c) contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione con scadenza successiva al periodo necessario all’adempimento degli impegni previsti dal bando;
e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari. Le superfici incluse in affitti e/o comodati, che al momento della domanda sono di durata inferiore al vincolo di inalienabilità (come sopra indicato e cioè inferiore ad anni 9 ), ma comunque di durata superiore ad 1 anno, potranno essere considerate ai fini del calcolo delle ULA, PS, dimensionamento del fabbricato ai sensi della L.R.13/90, dei KW/Sau, dimensionamento delle macchine. I requisiti connessi alle superfici, dovranno in ogni caso essere posseduti anche al momento della domanda di saldo tramite il rinnovo di detti contratti alla loro scadenza, anche se su particelle diverse.
Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota, che potrà essere prodotto entro la fase istruttoria della domanda di sostegno.
Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, comodato o disponibilità attribuita con Regio Decreto, qualora non già previsto nell’atto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.
Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla.
Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l’eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.
Requisiti del progetto
Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:
Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 150.000.
Per il contributo concesso in conto capitale, l’intensità di aiuto è riportata nella tabellaal punto 5.4.1 del bando.
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità ecc.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Le Spese generali comprendono:
a) onorario per la relazione tecnico economica;
b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
Le spese generali sono calcolate sull’importo dei lavori edili realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo del 10% degli investimenti di cui al paragrafo 5.2.1 punti numerati 1 e 2 del bando.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.
La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell’investimento a cui la stessa è riferita.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:
Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento nella fattura o nel documento contabile equipollente deve essere inserita un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.
Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:
a) per quanto riguarda l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista e/o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;
c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), dalla data dell’inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità ecc.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.
Le Spese generali comprendono:
a) onorario per la relazione tecnico economica;
b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);
c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
Le spese generali sono calcolate sull’importo dei lavori edili realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo del 10% degli investimenti di cui al paragrafo 5.2.1 punti numerati 1 e 2 del bando.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.
La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell’investimento a cui la stessa è riferita.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:
Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre per tutte le transazioni relative all’intervento nella fattura o nel documento contabile equipollente deve essere inserita un’apposita codifica costituita dall’ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l’inammissibilità della spesa.
Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento alla data risultante da:
a) per quanto riguarda l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento.
b) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tecnico progettista e/o del direttore dei lavori della data effettiva di inizio dei lavori;
c) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc), dalla data dell’inizio dei lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.
Pagina web per documenti e formulari
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