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Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o all’ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti.
Per riqualificazione di impresa esistente si intende la diversificazione produttiva e il miglioramento del livello qualitativo della produzione dei beni o servizi realizzati.
I programmi d'investimento possono riguardare tutti i comparti economici (eccetto quanto indicato per i settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli).
I settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli possono beneficiare delle agevolazioni, esclusivamente per programmi d'investimento relativi ad attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento de minimis, purché attraverso la tenuta di apposita contabilità separata sia garantita la separazione delle attività e/o la distinzione dei costi, per le attività esercitate nei settori di cui alle lettere dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli, esclusi dal campo di applicazione del citato regolamento.
I programmi d’investimento devono essere:
- avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. A tal fine, per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio, fermo restando quanto previsto in tema di ammissibilità della spesa di cui ai punti successivi;
- ultimati entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario della determinazione di concessione, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
A tale fine per data di ultimazione del programma si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato.
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Sono ammissibili le spese d’investimento e gestione funzionali alla realizzazione del progetto proposto, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e intestate al soggetto beneficiario.
Saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:
- ristrutturazione di immobili (spese descritte e valorizzate sulla base dei tariffari regionali vigenti) entro il limite massimo del 50% del valore complessivo delle spese d’investimento ammesse. Tale limite è elevato al 70% per i programmi d’investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricettività turistica. Le spese per opere edili sono ammesse anche su beni di terzi, con apposizione del vincolo catastale di destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività di ricettività turistica.
- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’ acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;
- materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utilizzati nel ciclo produttivo svolto dall’impresa destinataria dell’aiuto nel periodo oggetto di agevolazione;
- utenze e canoni di locazione per immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività agevolata, siti nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano;
- oneri finanziari connessi all’avvio dell’attività agevolata che non beneficino di alcun’altra agevolazione;
- prestazioni di servizi e consulenze professionali, connesse all’ attività agevolata;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti.
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Sono ammissibili le spese d’investimento e gestione funzionali alla realizzazione del progetto proposto, al netto di IVA, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e intestate al soggetto beneficiario.
Saranno ritenute ammissibili le seguenti voci di spesa:
- ristrutturazione di immobili (spese descritte e valorizzate sulla base dei tariffari regionali vigenti) entro il limite massimo del 50% del valore complessivo delle spese d’investimento ammesse. Tale limite è elevato al 70% per i programmi d’investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di ricettività turistica. Le spese per opere edili sono ammesse anche su beni di terzi, con apposizione del vincolo catastale di destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività di ricettività turistica.
- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, ivi inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’ acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
- beni immateriali ad utilità pluriennale, limitatamente a programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;
- materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utilizzati nel ciclo produttivo svolto dall’impresa destinataria dell’aiuto nel periodo oggetto di agevolazione;
- utenze e canoni di locazione per immobili strumentali destinati allo svolgimento dell’attività agevolata, siti nei Comuni del territorio del cratere sismico aquilano;
- oneri finanziari connessi all’avvio dell’attività agevolata che non beneficino di alcun’altra agevolazione;
- prestazioni di servizi e consulenze professionali, connesse all’ attività agevolata;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti.
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