[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
Sottomisura M09.01 “Costituzione di gruppi di produttori per la gestione e la valorizzazione economica delle risorse forestali locali”
Le finalità cui devono tendere i gruppi di produttori oggetto dell’operazione sostenuta tramite la sottomisura M09.01 sono le seguenti:
• adeguare la produzione dei soci membri del gruppo alle esigenze del mercato (ad es. materiale certificato, materiale legnoso a “filiera corta”);
• commercializzare in comune i prodotti, incluso il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura a grossisti (ad es. fornitura di cippato a centrali di cogenerazione, istituzione di borse del legno locali, creazione di piattaforme logistiche consortili per i materiali legnosi);
• definire norme comuni in materia di informazioni sulla produzione, con particolare riguardo ai prelievi forestali e alla disponibilità di prodotti (ad es. condivisione di informazioni sulla disponibilità al prelievo di materiale legnoso in un certo territorio, sulla attivazione di cantieri di taglio, o sugli stock di materiale ancora invenduti);
• svolgere altre attività che possono essere di supporto ai soci produttori come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali e l’organizzazione di processi innovativi.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ] I soggetti che intendono formare un Gruppo di produttori riconosciuto ai sensi del presente avviso devono essere imprese forestali, iscritte al Registro delle imprese con codice ATECO di attività principale che inizia con il codice A02 e devono altresì rientrare nelle dimensioni delle piccole o medie imprese (PMI) secondo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Le condizioni di ammissibilità previste dalla sottomisura M09.01 sono le seguenti:
- il sostegno concerne i gruppi di produttori forestali che operano nelle aree rurali della Liguria;
- per essere ammessi al sostegno i gruppi di produttori devono essere ufficialmente riconosciuti dalla Regione Liguria secondo specifiche procedure, meglio dettagliate nel seguito;
- ai fini del riconoscimento deve essere prodotto un piano aziendale (riferito all’attività del gruppo di produttori) nel quale siano almeno chiaramente indicati:
a. gli aderenti al gruppo, con la quantificazione del valore delle produzioni commercializzate da ciascun aderente negli ultimi 5 anni;
b. gli obiettivi operativi del gruppo, in relazione a una o più finalità indicate nel paragrafo “Oggetto della sottomisura”;
c. le attività previste in relazione a tali obiettivi operativi ed il calendario previsionale della loro realizzazione;
d. i diritti e gli obblighi di ciascun aderente in relazione agli obiettivi operativi e alle attività;e. la durata prevista del gruppo;
- la concessione dell’aiuto è subordinato alla effettiva costituzione del gruppo sulla base di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese (atto costitutivo) che preveda, fra gli obiettivi del gruppo, una o più delle finalità previste dalla misura e, per ciascun socio produttore, una durata di adesione al gruppo almeno pari al periodo di aiuto;
- ai fini dell’ammissibilità al sostegno un gruppo deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
a. essere composto da un minimo di 10 produttori forestali indipendentemente dal valore della produzione annuale commercializzata;
b. avere un valore complessivo della produzione annua commercializzata pari ad almeno 200.000 euro, indipendentemente dal numero di soci produttori, comunque non inferiore a cinque.
La produzione annua commercializzata è calcolata in base alla produzione media commercializzata dagli aderenti al gruppo durante i cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
Per produzione commercializzata si intende il valore del prodotto commercializzato al netto dell’IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili.
I soggetti che partecipano ai gruppi di produttori possono computare, tra le proprie produzioni, anche quelle ottenute da superfici forestali di altri proprietari privati o pubblici, per le quali esistono tuttavia idonei titoli convenzionali o contrattuali di conduzione o gestione, di durata almeno pari a dieci anni computati dalla domanda di riconoscimento.
I soggetti che intendono ottenere il riconoscimento ufficiale della Regione possono essere sia gruppi già costituiti sulla base di un valido strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese (atto costitutivo), sia aggregazioni di produttori che intendono costituirsi successivamente alla verifica istruttoria di riconoscibilità condizionata, fermo restando che il riconoscimento ufficiale può essere concesso solo ai Gruppi effettivamente costituiti e che abbiano soddisfatto tutti i requisiti di cui al presente paragrafo.
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