Regione Piemonte: Programma Operativo Regionale - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione FESR 2014/2020
Obiettivo tematico 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Obiettivo specifico IV.4c.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione delle fonti rinnovabili
Il Bando intende finanziare la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici nel settore dell'edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestita dalle Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) piemontesi, attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica eventualmente accompagnati dalla produzione di energia rinnovabile per autoconsumo, come definiti dalla D.G.R. n. 13-4569 del 16/01/2017.
Gli edifici di edilizia abitativa sociale di proprietà pubblica gestiti dalle ATC possono concorrere direttamente all’obiettivo di efficientamento energetico delle strutture e degli edifici pubblici (anche mediante l’integrazione di fonti rinnovabili), poiché hanno caratteristiche di ripetibilità applicativa assolutamente diffuse tipiche del settore dell’equivalente edilizia abitativa privata (edifici multipiano e multi-appartamento in condominio) non dotata o scarsamente dotata di accorgimenti di efficienza energetica in quanto realizzata in epoca antecedente all’entrata in vigore di normative sul contenimento dei consumi e costituente la larga parte della volumetria abitativa conurbata piemontese.
Si prevede, in coerenza con le disposizioni del POR FESR 2014-2020, di agevolare la realizzazione di interventi a carattere “dimostrativo” capaci di assumere una forte rilevanza in termini di efficacia delle iniziative soprattutto sotto il profilo formativo e dal punto di vista della riproducibilità degli stessi in contesti analoghi.
Si ha inoltre l’obiettivo di dimostrare la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica del percorso di riqualificazione di edifici esistenti - senza quindi nuova occupazione di suolo – che comporti, tendenzialmente, sia l’azzeramento delle emissioni che delle spese gestionali energetiche mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione profonda (deep renovation) che produca, come risultato, edifici classificabili come “edifici nZEB”, ma che potrebbe anche esplorare la possibilità di realizzare edifici prossimi al consumo zero o a quelli ad energia attiva.
Per tutti gli edifici oggetto della domanda di agevolazione, gli interventi devono prevedere la trasformazione degli edifici esistenti almeno in “edifici a energia quasi zero”, come definiti al par. 3.4 del D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. La qualifica di “edificio a energia quasi zero” deve essere conseguita per l’intero edificio, inteso come l’insieme di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e delle eventuali parti comuni a temperatura controllata.
La qualifica di “edificio a energia quasi zero” dovrà essere comprovata, per ogni edificio oggetto della domanda di agevolazione, da un Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto per l’intero edificio al termine dell’intervento.
Sono previste 2 linee di intervento:
Linea A (Azione IV.4c.1.1)
Interventi di riduzione della domanda di energia dell’edificio che presenti un indicatore della prestazione energetica invernale del fabbricato di qualità “MEDIA” o “BASSA” secondo quanto riportato sull’Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto per l’intero edificio come sopra definito, con riferimento al par. 5.2.1 del D.M. 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, revisione degli impianti a fonti fossili, con incremento dell’efficienza, anche mediante l’impiego di mix tecnologici e loro asservimento a sistemi di telegestione e telecontrollo.
Sono ammissibili i seguenti interventi:
Linea B (Azione IV.4c.1.2)
Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo.
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
Tutti gli interventi – sia per la Linea A che per la Linea B - devono essere individuati da una diagnosi energetica, effettuata su ciascuno degli edifici interessati prima della presentazione della domanda di agevolazione e redatta secondo i requisiti minimi previsti dall’Allegato 2 del d.lgs. 102/2014.
Inoltre gli interventi dovranno essere dotati, per ogni edificio oggetto della domanda di agevolazione, dell’attestato di PRE-VALUTAZIONE, rilasciato dall’International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE), per quanto riguarda l’applicazione del protocollo ITACA.
Le procedure per l’ottenimento di tale attestato sono descritte nell’Allegato 4.
Possono presentare istanza di agevolazione le Agenzie Territoriali per la Casa (ATC) piemontesi.
Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all’art. 37 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., alla realizzazione del progetto selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti di appalto, in applicazione del medesimo decreto, aggiudicati mediante una o più procedure secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 10.000.000
L’agevolazione per ciascun intervento viene concessa quale contributo a fondo perduto se, sulla base della domanda presentata e a seguito dell’istruttoria, risultano costi ammissibili per almeno € 1.000.000.
L’agevolazione concessa concorre fino al 90% dei costi ammissibili e comunque il limite massimo erogabile è di € 3.600.000, anche nel caso di progetti aventi costi ammissibili di valore superiore a € 4.000.000.
Il cofinanziamento da parte del beneficiario non potrà, pertanto, essere inferiore al 10% dei costi ammissibili.
Sono considerate spese ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà pubblica oggetto di agevolazione:
Per le Linee A e B
a) Diagnosi energetica dell’edificio (o degli edifici), firmata digitalmente, contenente le informazioni minime di cui all’Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 (a pena di esclusione).
b) APE dell’intero edificio/edifici nello stato attuale (APE ante operam);
c) APE dell’intero edificio/edifici realizzato/i a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE post operam);
d) spese tecniche di progettazione e fattibilità, direzione lavori e collaudo, certificato di regolare esecuzione, procedure di certificazione ITACA, etc.;
e) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell’edificio;
f) installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei consumi/produzione dell’edificio;
g) cartellonistica per la pubblicizzazione dell’agevolazione nel limite massimo di € 500 per edificio, I.V.A. inclusa;
h) azioni di informazione/formazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico rivolte agli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento, funzionali alla realizzazione dei progetti di efficientamento.
Il totale delle spese di cui alle lettere a), b), c), d) non può superare il 10% del costo previsto per la realizzazione dei lavori; il contributo verrà, pertanto,
rideterminato sulla base dell’effettivo costo dei lavori.Le spese di cui alle lettere h), non possono superare il 3% del costo previsto per la realizzazione dei lavori; il contributo verrà, pertanto, rideterminato sulla base dell’effettivo costo dei lavori.
Solo per la Linea A
Interventi per la riduzione del fabbisogno energetico che interessino l’edificio/i:
Solo per la Linea B
Se gli interventi sul medesimo edificio afferiscono sia alla Linea A che alla Linea B le spese di una stessa fattura possono essere imputate in quota parte alle linee di riferimento.
Per quanto riguarda le spese necessarie alla definizione degli interventi (es: diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, progettazione, relazione tecnico-economica etc.), sono ammissibili esclusivamente le fatture aventi data posteriore al 09/04/2015, data di pubblicazione sul BUR Piemonte della D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del POR FESR Piemonte 2014-2020.
Tutte le altre spese devono essere sostenute in data successiva a quella di pubblicazione sul BUR del presente disciplinare.
Tutte le spese si intendono al lordo dell’IVA, salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo da parte del beneficiario; tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
Sono considerate spese ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà pubblica oggetto di agevolazione:
Per le Linee A e B
a) Diagnosi energetica dell’edificio (o degli edifici), firmata digitalmente, contenente le informazioni minime di cui all’Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 (a pena di esclusione).
b) APE dell’intero edificio/edifici nello stato attuale (APE ante operam);
c) APE dell’intero edificio/edifici realizzato/i a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE post operam);
d) spese tecniche di progettazione e fattibilità, direzione lavori e collaudo, certificato di regolare esecuzione, procedure di certificazione ITACA, etc.;
e) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell’edificio;
f) installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all’utenza dei consumi/produzione dell’edificio;
g) cartellonistica per la pubblicizzazione dell’agevolazione nel limite massimo di € 500 per edificio, I.V.A. inclusa;
h) azioni di informazione/formazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico rivolte agli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento, funzionali alla realizzazione dei progetti di efficientamento.
Il totale delle spese di cui alle lettere a), b), c), d) non può superare il 10% del costo previsto per la realizzazione dei lavori; il contributo verrà, pertanto,
rideterminato sulla base dell’effettivo costo dei lavori.Le spese di cui alle lettere h), non possono superare il 3% del costo previsto per la realizzazione dei lavori; il contributo verrà, pertanto, rideterminato sulla base dell’effettivo costo dei lavori.
Solo per la Linea A
Interventi per la riduzione del fabbisogno energetico che interessino l’edificio/i:
Solo per la Linea B
Se gli interventi sul medesimo edificio afferiscono sia alla Linea A che alla Linea B le spese di una stessa fattura possono essere imputate in quota parte alle linee di riferimento.
Per quanto riguarda le spese necessarie alla definizione degli interventi (es: diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, progettazione, relazione tecnico-economica etc.), sono ammissibili esclusivamente le fatture aventi data posteriore al 09/04/2015, data di pubblicazione sul BUR Piemonte della D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 di presa d’atto della Decisione di approvazione del POR FESR Piemonte 2014-2020.
Tutte le altre spese devono essere sostenute in data successiva a quella di pubblicazione sul BUR del presente disciplinare.
Tutte le spese si intendono al lordo dell’IVA, salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo da parte del beneficiario; tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di agevolazione.
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