Ristrutturazione e Riconversione Vigneti – Campagna 2017/2018

Scadenza: 10 luglio 2017
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Bando scaduto
SCADENZA

10 luglio 2017

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

OBIETTIVO
La Regione Marche ha approvato le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire
dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della

Commissione.

La misura si applica sull’intero territorio regionale e prevede le seguenti attività: la “riconversione varietale” e la “ristrutturazione”.

DESCRIZIONE
La Regione Marche ha approvato le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire
dalla campagna vitivinicola 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della

Commissione.

La misura si applica sull’intero territorio regionale e prevede le seguenti attività: la “riconversione varietale” e la “ristrutturazione”.

AZIONI FINANZIATE
Sono oggetto di finanziamento domande di riconversione e ristrutturazione che comportano la realizzazione di vigneti finalizzati esclusivamente alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche secondo le modalità

tecniche seguenti:

La superficie minima è fissata in 0.50.00 ettari, salvo per quanto riguarda reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D.1) la cui superficie minima è fissata in ettari

0.10.00.

Le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Marche in conformità all’Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e

le Province Autonome del 25 luglio 2002.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del

materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: “materiale di moltiplicazione certificato” o “materiale di moltiplicazione standard”.

Sono ammessi a contributo gli interventi che comportano la realizzazione di vigneti con le forme di allevamento a controspalliera (Guyot, cordone speronato) tali da permettere un agevole uso delle macchine

operatrici. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani.

Gli interventi di sovrainnesto sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente provvedimento, le cui varietà impiantate non
risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP richiesti dal mercato, di età inferiore o uguale a 10 anni e con densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi

esistenti.

I vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione a fine intervento devono:

-

avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP delle Marche;

-

essere iscritti nello schedario viticolo di cui all’articolo 8 della legge 238/2016 e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;

-
essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o

totale).

Per quanto riguarda le modalità tecniche del reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (azione D.1) si fa riferimento all'articolo 9 del decreto ministeriale. Va comunque

intesa come reimpianto di una superficie vitata in produzione intesa ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Sono ammissibili le seguenti attività previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017:

a) la riconversione varietale, che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo; l’attività a.2) non prevede l’utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l’acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

CHI PUO' PARTECIPARE
I soggetti interessati al sostegno, al momento della presentazione della domanda su SIAN, devono essere imprenditori agricoli singoli o associati, che esercitano attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. e conducono

vigneti impiantati con varietà di uve da vino o detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

-

a fronte di una estirpazione già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di aiuto alla misura, non risultano ancora titolari della autorizzazione al reimpianto;

-

a fronte di un diritto di reimpianto/impianto valido non hanno ancora provveduto a chiederne la conversione in autorizzazione.

L’impresa, al momento della presentazione della domanda su SIAN, deve:

-

avere Partita IVA, con codice attività agricola;

-

essere iscritta alla Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;

-
aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale. Ai fini dell’aiuto, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto, la documentazione concernente la

titolarità alla conduzione delle superfici stesse;

-
avere la disponibilità delle superfici agricole, come risultati da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l’investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo

adempimento degli impegni assunti con l’adesione alla presente misura. La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda, da:

-

titolo di proprietà;

-

titolo di usufrutto;

-

contratto di affitto scritto e registrato;

-

atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione)

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l’autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell’impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR 445/2000, della

conoscenza degli obblighi derivanti dall’adesione alla misura

-

nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario alla misura e agli impegni previsti;

-

nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione alla misura e agli impegni previsti;

-

essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo;

-
aver presentato, se dovuta, la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola precedente la campagna finanziaria per la quale viene presentata la domanda

di aiuto (es. domanda esercizio finanziario 2017/2018, dichiarazione 2016/2017);

-

essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi validi rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007:

-

diritto di reimpianto, proprio o proveniente da un trasferimento da altra azienda avvenuto entro il 31/12/2015;

-

diritto di impianto della riserva regionale;

-

autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto

-

essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto per estirpazione ai sensi dell'articolo 66 del regolamento;

-

aver avviato la procedura di autorizzazione al reimpianto per estirpazione anche con estirpazione successiva o per conversione, in applicazione del regolamento.

ENTITA' CONTRIBUTO
Il contributo in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti. Le spese eleggibili sono quelle sostenute a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande su SIAN

(eleggibilità della spesa) fatta eccezione per le spese di estirpazione del vigneto.

COME PARTECIPARE

PAESI AMMISSIBILI

REFERENTE

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SITO WEB

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FORMULARI E DOCUMENTI

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali. - NULL

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