Interventi ammissibili
Sono ammesse al finanziamento esclusivamente le spese destinate:
- all'acquisto del terreno specificamente destinato alla costruzione e/o all'ampliamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa. L'acquisto del solo terreno è ammissibile esclusivamente nell'ambito dell'esercizio delle attività di autodemolizione, sfasciacarrozze e taglio e prima lavorazione delle pietre (marmo, trachite ecc.);
- all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di fabbricati posti al servizio dell’attività artigiana dell’impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- all’acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi ovvero posti al servizio dell’attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- all’acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno dell’immagine e per la promozione dell’impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all’introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall’impresa artigiana;
- all’acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di:
- dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- cinque anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di prodotti finiti.
Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.
Le misure di durata precedentemente elencate non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:
- quindici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto terreni, acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di fabbricati;
- otto anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell’acquisizione di scorte di prodotti finiti;
- sette anni per i finanziamenti relativi all’acquisizione di scorte di prodotti finiti.
Entità del contributo
Il bando prevede la concessione di misure di sostegno agli investimenti in beni strumentali e immobiliari a favore delle imprese artigiane, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto e in conto interessi associato a un finanziamento pubblico a condizioni di mercato, come di seguito indicato:
- CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale pari al 64% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (con un minimo di un punto percentuale nel caso in cui il tasso di riferimento vigente sia pari a zero). La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in conformità con il tasso di riferimento fissato dalla Commissione Europea;
- CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE: la spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell’investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 40% del costo documentato, erogato unitamente al contributo in conto interessi. L’agevolazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;
- CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI GARANZIA: quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito - in misura pari almeno al 50% - da un Confidi, come definito dall’art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. In tal caso, questa dovrà essere accompagnata dall’attestazione fornita dal Confidi, dell’importo e dell’avvenuto pagamento del costo della garanzia.
Le risorse finanziarie destinate agli interventi per l’anno 2023, sono pari rispettivamente a:
- 13.500.000 Euro da destinare ai contributi in conto capitale agli investimenti;
- 550.000 Euro da destinare ai contributi in conto interessi e per la riduzione dei costi di garanzia.
Non saranno ritenute ammissibili le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 5.000 Euro.
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