Il presente bando si rivolge esclusivamente alle imprese che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato, componenti (partner diretti) dei partenariati dei PIF selezionati nell’ambito dell’Avviso relativo alla Misura 16 “Cooperazione”, sotto-misura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” e sotto-misura 16.4 “Sostegno alla cooperazione per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”, che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di filiera ai fini dell’ammissione a finanziamento.
Nell’ambito delle finalità generali dei PIF declinati nel PSR e negli Avvisi della Seconda fase di attuazione a cui si rimanda, l’obiettivo del sostegno è favorire gli investimenti alle imprese che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato, aderenti al partenariato di filiera finalizzati alla realizzazione del PIF.
In particolare, gli investimenti aziendali saranno finalizzati alla:
- migliorare le performance ambientali e la sostenibilità del sistema di produzione alimentare;
- migliorare l’efficienza energetica, anche attraverso la produzione di energia da biomasse per l’autoconsumo;
- introdurre innovazioni di prodotto, di processo, organizzative;
- attivare processi di concentrazione idonei a conseguire una maggiore competitività in connessione con le conseguenti economie di scala;
- implementare sistemi di tracciabilità, di sicurezza alimentare e riconoscibilità delle produzioni;
Ciascun intervento (domanda di sostegno) presentato nell’ambito del presente Avviso deve fare riferimento a quanto già indicato nel Piano di Attività del PIF di appartenenza (compagine partenariale della quale il titolare della domanda di sostegno fa parte, nella qualità di partner diretto) selezionato nella precedente fase, sia in ordine alla natura e tipologia degli investimenti da realizzare, sia relativamente alla loro dimensione economica.
Il presente Avviso è rivolto ai componenti dei partenariati selezionati in esito alla Seconda Fase di attuazione dei PIF che sono:
le imprese, associate o singole, che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca - e che sostengono l’onere finanziario delle iniziative.
L'attività di commercializzazione e/o trasformazione deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite prevalentemente (superiore al 50%) da soggetti terzi e l’unità locale in cui viene realizzato l’intervento deve essere ubicata nel territorio regionale.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 45 e 60, e ferma restando la richiamata coerenza della natura e della tipologia degli investimenti previsti con il campo di intervento del PIF di appartenenza, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:
INVESTIMENTI MATERIALI:
- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione,
commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- introduzione di tecnologie e procedure operative e organizzative finalizzate a sviluppare prodotti di qualità e/o aprire nuovi mercati;
- introduzione di impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
- ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- opere dirette ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto quali: isolamento termico degli edifici di produzione, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi.
Tali interventi potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione di partenza;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'unità produttiva;
Tali investimenti sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- l’impianto per la produzione di energia deve essere commisurato alla quantità di energia necessariaalle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l’impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole, forestali o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate;
- l’installazione degli impianti che utilizzano l’energia solare deve essere effettuata esclusivamente al di sopra di edifici;
- nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa deve essere garantito l’utilizzo di almeno il 50% dell’energia termica generata nel rispetto di quanto disposto all’art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) n. 807/2014;
- nel caso di impianti per la produzione di bio-gas, bio-metano o impianti combinati, deve essere garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni dedicate;
- per gli impianti che utilizzano biomassa solida è necessario adottare le migliori tecnologie impiantistiche che presentano un ottimale ciclo di abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10), secondo quanto previsto dalla direttiva Eco-design (impianti con potenza nominale ≤ 1MW) e della direttiva 2011/65 CE (impianti con potenza nominale tra 1 e 50 MW), tenuto conto anche
delle nuove disposizioni previste dalla direttiva MCP (esenzioni relative al Piombo)”.
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete e/o impianto sia di proprietà del beneficiario;
- acquisto di terreni non edificati e edificati e l’acquisto di immobili solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
INVESTIMENTI IMMATERIALI
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze Condizioni specifiche di ammissibilità:
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il relativo dimensionamento (in termini di potenza nominale dell’impianto da installare) deve tener conto del fabbisogno aziendale ante investimento, riferito ai soli processi produttivi (con esclusione, quindi, dei consumi domestici), come risultante da una apposita perizia tecnica da allegare alla relazione progettuale, redatta tenendo conto dei consumi effettivi fatturati degli ultimi tre anni precedenti quello della presentazione della domanda di sostegno; a ciò dovrà essere sommato il consumo aggiuntivo previsto in relazione agli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
- per miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli immobili produttivi, si intende il risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione dell’investimento (in termini di minori consumi unitari attesi);
- il sostegno per la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui nonché delle acque di scarico derivanti dalle attività di trasformazione, non copre gli obblighi derivanti da normative vigenti per le quali i termini di adeguamento delle aziende siano già scaduti;
- gli investimenti relativi alla rimozione e smaltimento di amianto (esclusivamente per il risanamento di coperture o di strutture produttive), sono ammissibili a condizione che non sia stata adottata alcuna prescrizione in merito emessa da una Autorità pubblica; (Allegato 16)
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 45 e 60, e ferma restando la richiamata coerenza della natura e della tipologia degli investimenti previsti con il campo di intervento del PIF di appartenenza, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:
INVESTIMENTI MATERIALI:
- realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione,
commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale;
- introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- introduzione di tecnologie e procedure operative e organizzative finalizzate a sviluppare prodotti di qualità e/o aprire nuovi mercati;
- introduzione di impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- realizzazione e/o ammodernamento di strutture di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita, imballaggio;
- ottenimento di livelli di tutela ambientale e sicurezza del lavoro superiori ai minimi indicati dalla normativa vigente;
- opere dirette ad ottenere una maggiore efficienza energetica dell’impianto quali: isolamento termico degli edifici di produzione, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi.
Tali interventi potranno essere ammessi solo se comportano un risparmio energetico maggiore o pari al 20% rispetto alla situazione di partenza;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'unità produttiva;
Tali investimenti sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- l’impianto per la produzione di energia deve essere commisurato alla quantità di energia necessariaalle esigenze aziendali (autoconsumo);
- l’impianto non deve superare la produzione di 1 MW elettrico;
- l'impianto deve essere progettato e sostenibile con l'utilizzo di risorse naturali rinnovabili o di soli sottoprodotti o scarti di produzioni agricole, forestali o agroalimentari senza attivazione di colture agricole dedicate;
- l’installazione degli impianti che utilizzano l’energia solare deve essere effettuata esclusivamente al di sopra di edifici;
- nel caso di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da biomassa deve essere garantito l’utilizzo di almeno il 50% dell’energia termica generata nel rispetto di quanto disposto all’art. 13 comma 1 lettera d) del Reg. (UE) n. 807/2014;
- nel caso di impianti per la produzione di bio-gas, bio-metano o impianti combinati, deve essere garantito quanto stabilito all’art. 13 comma 1 lettera e) del Reg. (UE) 807/2014 in quanto gli impianti ammissibili non possono utilizzare coltivazioni dedicate;
- per gli impianti che utilizzano biomassa solida è necessario adottare le migliori tecnologie impiantistiche che presentano un ottimale ciclo di abbattimento dei fumi e delle polveri sottili (PM10), secondo quanto previsto dalla direttiva Eco-design (impianti con potenza nominale ≤ 1MW) e della direttiva 2011/65 CE (impianti con potenza nominale tra 1 e 50 MW), tenuto conto anche
delle nuove disposizioni previste dalla direttiva MCP (esenzioni relative al Piombo)”.
- piccole reti per la distribuzione dell'energia e/o impianti intelligenti per lo stoccaggio di energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione del presente tipo di operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete e/o impianto sia di proprietà del beneficiario;
- acquisto di terreni non edificati e edificati e l’acquisto di immobili solo se funzionale alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali.
INVESTIMENTI IMMATERIALI
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze Condizioni specifiche di ammissibilità:
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il relativo dimensionamento (in termini di potenza nominale dell’impianto da installare) deve tener conto del fabbisogno aziendale ante investimento, riferito ai soli processi produttivi (con esclusione, quindi, dei consumi domestici), come risultante da una apposita perizia tecnica da allegare alla relazione progettuale, redatta tenendo conto dei consumi effettivi fatturati degli ultimi tre anni precedenti quello della presentazione della domanda di sostegno; a ciò dovrà essere sommato il consumo aggiuntivo previsto in relazione agli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
- per miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli immobili produttivi, si intende il risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione dell’investimento (in termini di minori consumi unitari attesi);
- il sostegno per la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui nonché delle acque di scarico derivanti dalle attività di trasformazione, non copre gli obblighi derivanti da normative vigenti per le quali i termini di adeguamento delle aziende siano già scaduti;
- gli investimenti relativi alla rimozione e smaltimento di amianto (esclusivamente per il risanamento di coperture o di strutture produttive), sono ammissibili a condizione che non sia stata adottata alcuna prescrizione in merito emessa da una Autorità pubblica; (Allegato 16)
Pagina web per documenti e formulari
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