Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

Scadenza: 3 settembre 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Marche: PSR 2014/2020 - Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.3 - FA2A "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - Operazione A "Viabilità rurale"

Bando scaduto

Finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti destinati alla realizzazione di interventi per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di accesso ai terreni agricoli e a servizio delle imprese agricole.

Gli interventi sono rivolti alla viabilità minore di collegamento alla viabilità pubblica ed interessano strade vicinali ed interpoderali, di uso pubblico o meno.

Il miglioramento viario ha lo scopo di incentivare la competitività delle imprese agricole ma contribuisce anche alla loro sostenibilità in aree spesso difficili da raggiungere per orografia e geomoforlogia. La viabilità minore, che versa frequentemente in condizioni di forte precarietà e fragilità, in relazione alla presenza di dissesti idrogeologici aggravati dalle frequenti avversità atmosferiche, deve poter essere migliorata fino a garantire la necessaria continuità di collegamento, premessa per rendere compatibile la permanenza degli agricoltori e la cura del territorio.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti per il miglioramento e l’adeguamento della viabilità rurale esistente ad uso di una pluralità di aziende agricole ed utenti.
La viabilità rurale comprende:

  • le strade interpoderali non classificate ai sensi del Codice della strada (d.lgs 285/1992);
  • le strade vicinali che, qualora di uso pubblico e fuori dai centri abitati, il Codice della strada dispone assimilate alle strade comunali.

Per adeguamento e/o miglioramento della viabilità rurale si intendono unicamente le seguenti tipologie di intervento:

a) miglioramento della percorribilità del piano viabile tramite adeguata strutturazione del sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle scarpate, compresa l’eventuale rettifica del tracciato e l’ampliamento della sezione stradale nei casi strettamente necessari. L’asfaltatura è consentita solo qualora già presente e in aderenza alla tipologia preesistente;

b) realizzazione di opere d’arte al servizio dell’infrastruttura da realizzarsi anche per garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le tecniche dell’ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, gabbionate, trincee drenanti);

c) realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (tombini, cunette, tubazioni di attraversamento, canalette di sgrondo, guadi).

Chi può partecipare

Il richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:

  1. essere uno dei soggetti indicati al paragrafo 8.2.4.3.4.4 “Beneficiari” dalla scheda della Misura 4, sottomisura 4.3, Operazione A), del PSR Marche 2014/20 e cioè:

a. Comuni e Unioni di Comuni anche in forma associata;
b. Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-pastorali;
c. Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;
d. Consorzio di Bonifica delle Marche;
e. Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 o Consorzi stradali volontari.

2. I Comuni e le Unioni Montane possono associarsi ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati anche solo nel repertorio interno dell’amministrazione pubblica mandataria capofila).
I richiedenti possono stipulare Contratti di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire le superfici oggetto di domanda di sostegno mediante concessione demaniale. Il Contratto di mandato deve essere registrato e allegato alla domanda di sostegno (cfr paragrafo 6.1.3). Nel caso in cui nel Contratto di mandato od in altre tipologie di rapporti in cui vi sia la presenza di un ente soggetto al Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) lo stesso dovrà figurare come richiedente, in qualità di capofila, e rispettare il d. lgs. n. 50/2016 e s.m. essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Nel caso di forme aggregate, ciascun soggetto deve detenere nel fascicolo aziendale le proprie particelle;

3) nel caso in cui il soggetto richiedente sia una impresa, non essere un’impresa in difficoltà (cfr. paragrafo 1. Definizioni);

4) non essere soggetto all’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola “Deggendorf”3 che vieta l’erogazione di aiuti di Stato a coloro che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione);

5) essere nelle condizioni di rilascio del documento unico di regolarità contributiva qualora il richiedente sia assoggettato alle disposizioni che ne regolano l’emissione;

6) il rappresentante legale del richiedente, qualora soggetto giuridico di diritto privato, non deve aver riportato condanne – come da certificato generale del casellario giudiziale - per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere da a) a f), del d.lgs 50/2016;

7) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare l’investimento relativo dell’infrastruttura viaria a decorrere dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l’adesione al presente bando (vincolo di inalienabilità e di destinazione d’uso).

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

a. titolo di proprietà;
b. titolo di usufrutto;
c. contratto di affitto scritto e registrato al momento della domanda;
d. concessione demaniale.

Fanno eccezione all’obbligo di avere la disponibilità delle superfici i seguenti casi:

  1. I Comuni, per le strade vicinali di uso pubblico, nel caso in cui esercitino, anche tramite accordo di programma, i poteri dell’ente proprietario ai sensi dell’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada;
  2. I Consorzi stradali nel caso in cui intervengano in quanto allo scopo costituiti ai sensi dell’art. 14 della l. 126/58, nel caso di strade vicinali di uso pubblico, ovvero poiché costituiti con lo specifico scopo statutario nel caso di strade interpoderali;

8) applicare:

  • nel caso in cui i soggetti richiedenti siano amministrazioni pubbliche o enti pubblici o di diritto pubblico, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Disposizioni per l'attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
  • nel caso in cui i soggetti richiedenti non siano amministrazioni pubbliche o enti pubblici o di diritto pubblico, il comma 4, dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016 ossia il “criterio del minor prezzo” nella scelta dei preventivi (cfr paragr. 6.1.3) , l’art. 23, comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e gli artt. da 33 a 42 del DPR n. 207/2010, fino a quando applicabili, ai sensi dell’art. 216, comma 4 del medesimo d. lgs. n. 50/2016 in relazione al progetto esecutivo (cfr paragr. 6.1.3), l’art. 106, comma 1, lettera c) punto 1 del d. lgs. n. 50/2016 in relazione alle varianti di progetto (cfr. paragr. 7.1).

Entità del contributo

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura è pari ad € 18.000.000.

E’ stabilito un massimale di aiuto per progetto pari a € 300.000.

L’aiuto è concesso in conto capitale sulle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate fino ad una percentuale massima come rappresentato nella tabella al capitolo 5.4 del bando.

 

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti, e/o incentivi ai dipendenti in caso di progettazione interna. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l’attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori. Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.
Inoltre ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato (il CUP assolve alla funzione), oltre l’ID della domanda e gli estremi della sottomisura.
Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.
L’IVA, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto. Il beneficiario deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità, in alcun modo, dell’IVA. I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l’IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, dovranno produrre all’AdG del PSR Marche 2014-2020 gli atti formali di riscontro da parte dell’Agenzia delle dello loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell’IVA.
Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 12% dell’importo dell’investimento totale al netto dell’IVA. In particolare sono ammissibili:

a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali), compresi gli studi di fattibilità, ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;

b) onorario per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna alla pubblica amministrazione o all’Ente pubblico o di diritto pubblico si applica il d.lgs 50/2016 per il riconoscimento degli incentivi.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

  1. che la società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
  2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
  3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell’eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo)

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. Fanno eccezione le spese relative alla progettazione, propedeutiche alla presentazione della domanda, riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti, e/o incentivi ai dipendenti in caso di progettazione interna. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l’attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori. Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, intestato al beneficiario e indicato nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.
Inoltre ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato (il CUP assolve alla funzione), oltre l’ID della domanda e gli estremi della sottomisura.
Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.
L’IVA, ai sensi dell’art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l’aiuto. Il beneficiario deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità, in alcun modo, dell’IVA. I richiedenti con personalità giuridica di diritto privato, per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l’IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, dovranno produrre all’AdG del PSR Marche 2014-2020 gli atti formali di riscontro da parte dell’Agenzia delle dello loro istanze di interpello o richieste di parere in merito al caso specifico di indetraibilità e quindi irrecuperabilità in alcun modo dell’IVA.
Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 12% dell’importo dell’investimento totale al netto dell’IVA. In particolare sono ammissibili:

a) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali), compresi gli studi di fattibilità, ed eventuali onorari per consulenti necessari per la redazione del progetto esecutivo;

b) onorario per la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna alla pubblica amministrazione o all’Ente pubblico o di diritto pubblico si applica il d.lgs 50/2016 per il riconoscimento degli incentivi.
Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.
Nel caso di spese tecniche rendicontate da società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all’ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

  1. che la società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
  2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all’ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
  3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell’eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo)

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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