Finalità
La tipologia di intervento persegue l’obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di qualità, dell’agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentati.
La tipologia di intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo sotto forma di pagamento annuale, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, ecc.), così come previsto dall’art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione.
La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per cinque* anni ai beneficiari che hanno aderito/partecipato ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell’Allegato A) al bando Annualità 2018 (riportato in calce alla presente), adottato con Determinazione n.DPD019/112 del 22.06.2018 (Bando 16121), risultati beneficiari così come da Allegato A) alla Determinazione n.DPD019/61/19 dell’11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019, mediante la presentazione di apposita domanda di sostegno per la richiesta di conferma della permanenza nel regime prescelto per la SECONDA ANNUALITÀ.
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di indurre i produttori a integrarsi tra di loro applicando regole comuni, finalizzate a garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive (disciplinari/metodi) che prevedono livelli qualitativi superiori a quelli prescritti dalla normativa cogente.
Chi può partecipare
Il bando è rivolto ai componenti dei partenariati selezionati in esito alla Seconda Fase di attuazione
dei PIF che sono:
- imprese agricole singole (persone fisiche o giuridiche);
- imprese agricole associate (con personalità giuridica);
- associazioni di agricoltori secondo le forme del codice civile.
Le condizioni di ammissibilità, da rispettare alla data di presentazione della domanda di sostegno, sono le seguenti:
a) il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve possedere i requisiti dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.;
b) il soggetto richiedente deve essere titolare di Partita IVA e risultare iscritto alla CCIAA con codice di attività agricola (codice Ateco 001);
c) il soggetto richiedente deve essere iscritto all’Anagrafe delle Aziende agricole e titolare di Fascicolo Aziendale validato;
d) realizzare sul territorio della regione Abruzzo un investimento minimo di 50.000 Euro;
e) rispettare le previsioni di investimento previste nel Piano di attività del PIF selezionato;
f) elaborare e presentare di un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), redatto secondo il modello Business Plan On Line (BPOL), messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale 2014/2020, sulla piattaforma del SIAN, con il quale si dimostri:
- il miglioramento della redditività dell’impresa (confronto tra Reddito Operativo dell’anno a regime post investimento e il Reddito Operativo riferito all’anno precedente quello di presentazione della domanda);
- la coerenza dell’investimento con la priorità cui il tipo di operazione stessa concorre, con la Focus Area in cui si colloca; soddisfacimento di almeno un obiettivo trasversale (Tabella Allegato 1);
- fattibilità dell’investimento sotto gli aspetti tecnico-logistici del progetto nel suo insieme;
- l’esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l’investimento è finalizzato, desumibile dalla compilazione dell’apposita sezione descrittiva del modello di PSA;
- il miglioramento della competitività aziendale. Tale condizione si ritiene assolta in presenza di un valore positivo della differenza tra l’indice di bilancio ROS (calcolato in automatico dall’applicativo BPOL) dell’anno a regime post investimento e il ROS riferito all’anno precedente quello di presentazione della domanda;
- la sostenibilità del progetto sotto l’aspetto economico e finanziario. Tale condizione è soddisfatta quanto i valori dell’indice di bilancio FCFE (calcolato in automatico dell’applicativo BPOL) dell’anno a regime post investimento e dell’anno precedente quello di presentazione della domanda, sono sempre positivi e quando la differenza tra il valore di FCFE dell’anno a regime rispetto a quello dell’anno precedente la presentazione della domanda di sostegno, è positiva.
Entità del contributo
Le risorse disponibili per l’attuazione della misura 4 (sottomisure 4.1 e 4.2) nell’ambito dei PIF, ammontano complessivamente a € 24 milioni, di cui 21 milioni di euro per i Progetti di Macro - filiera e 3 milioni di euro per i progetti di micro-filiera.
In aderenza alle previsioni riportate nella scheda di misura del PSR ed a quanto previsto dall’Allegato II del Reg. UE 1305/2013, l’entità del sostegno è pari al 40% del costo dell’investimento ammissibile. Il sostegno può raggiungere il 60% del costo dell’investimento ammissibile nei seguenti casi previsti dall’Allegato II del Reg. 1305/2013:
- se il titolare è un “giovane agricoltore” come definito dall’art. 2 del Reg. UE 1305/2013, ovvero qualora si sia già insediato per la prima volta in agricoltura durante i cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno nell’ambito del presente Avviso;
- per imprese con SAU prevalente ubicata in zone soggette ai vincoli di cui all’art. 32 del Reg. UE 1305/2013;
- per investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. UE 1305/2013.
- per progetti integrati, compresi quelli collegati ad una fusione di Organizzazione di Produttori (O.P.)
In ogni caso, l’aliquota del 60% non riguarda gli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Spese ammissibili
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 45 e 60, e ferma restando la richiamata coerenza della natura e della tipologia degli investimenti previsti con il campo di intervento del PIF di appartenenza, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:
INVESTIMENTI MATERIALI
- Miglioramenti fondiari
- Costruzione e ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali (compresi gli impianti tecnologici)
- Acquisto di macchine, macchinari e attrezzature
- Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, inclusa la vendita diretta
- Realizzazione e ristrutturazione delle strutture di stoccaggio finalizzate anche al miglioramento della qualità del prodotto
- Realizzazione e ristrutturazione di strutture ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo nel limite del fabbisogno aziendale
- Investimenti di miglioramento dell’efficienza energetica di impianti ed immobili produttivi
- Attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto aziendale dell’agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Investimenti volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui provenienti dall’attività aziendale – impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalle attività di trasformazione del prodotto
- Acquisto di terreni edificati e non edificati, acquisto di immobili, solo se funzionali alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali
INVESTIMENTI IMMATERIALI
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze
Condizioni specifiche di ammissibilità:
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il relativo dimensionamento (in termini di potenza nominale dell’impianto da installare) deve tener conto del fabbisogno aziendale ante investimento, riferito ai soli processi produttivi (con esclusione, quindi, dei consumi domestici), come risultante da una apposita perizia tecnica da allegare alla relazione progettuale, redatta tenendo conto dei consumi effettivi fatturati degli ultimi tre anni precedenti quello della presentazione della domanda di sostegno; a ciò dovrà essere sommato il consumo aggiuntivo previsto in relazione agli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
- per miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli immobili produttivi, si intende il risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione dell’investimento (in termini di minori consumi unitari attesi);
- il sostegno per la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui nonché delle acque di scarico derivanti dalle attività di trasformazione, non copre gli obblighi derivanti da normative vigenti per le quali i termini di adeguamento delle aziende siano già scaduti;
- gli investimenti relativi alla rimozione e smaltimento di amianto (esclusivamente per il risanamento di coperture o di strutture produttive), sono ammissibili a condizione che non sia stata adottata alcuna prescrizione in merito emessa da una Autorità pubblica;
- sono ammissibili le spese concernenti la fornitura di servizi senza pagamento di denaro da parte dell’imprenditore e dei componenti del nucleo familiare coadiuvanti nella conduzione dell’azienda agricola, nell’esecuzione dell’investimento, nei limiti ed alle condizioni specifiche previste dalle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese (documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016 e s.m.i.).
SPESE GENERALI
Le spese generali sono riferite a:
- spese tecniche di progettazione, per analisi di mercato, studi di fattibilità, spese bancarie per la gestione del conto corrente dedicato, parcelle notarili, spese per garanzie fideiussorie, spese per la realizzazione per le targhe esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell’intervento, debitamente documentate e collegate agli investimenti; nell’ambito di tale tipologia, le voci di spesa sono ammissibili fino al limite massimo del 4% della spesa ammissibile al netto del loro importo;
- spese tecniche connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo: in tal caso le voci di spesa sono ammissibili nel limite massimo dell’8% della spesa ammissibile riferita a tali componenti specifiche, al netto del loro importo.
Le spese generali connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno (onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale, economica e studi di fattibilità) sono ammissibili anche se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa. Le spese tecniche vanno individuate in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. Si dovrà allegare anche apposito prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto e sottoscritto dal richiedente.
Sono, altresì ammissibili, le operazioni di locazione finanziaria (Leasing) limitatamente all’aiuto all’utilizzatore nelle condizioni di seguito descritte:
- l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene;
- i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati dalla fattura quietanzata o da un documento contabile finanziario contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. Sono considerati ammissibili solo i canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino alla richiesta del saldo.
Spese ammissibili
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, artt. 45 e 60, e ferma restando la richiamata coerenza della natura e della tipologia degli investimenti previsti con il campo di intervento del PIF di appartenenza, sono ammissibili a finanziamento gli interventi di seguito specificati:
INVESTIMENTI MATERIALI
- Miglioramenti fondiari
- Costruzione e ristrutturazione degli immobili produttivi aziendali (compresi gli impianti tecnologici)
- Acquisto di macchine, macchinari e attrezzature
- Investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato UE, inclusa la vendita diretta
- Realizzazione e ristrutturazione delle strutture di stoccaggio finalizzate anche al miglioramento della qualità del prodotto
- Realizzazione e ristrutturazione di strutture ed impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo nel limite del fabbisogno aziendale
- Investimenti di miglioramento dell’efficienza energetica di impianti ed immobili produttivi
- Attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto aziendale dell’agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Investimenti volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui provenienti dall’attività aziendale – impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dalle attività di trasformazione del prodotto
- Acquisto di terreni edificati e non edificati, acquisto di immobili, solo se funzionali alla realizzazione delle operazioni ed entro il limite del 10% dell’investimento ammissibile al netto della specifica voce di spesa e delle spese generali
INVESTIMENTI IMMATERIALI
- Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti e licenze
Condizioni specifiche di ammissibilità:
- per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il relativo dimensionamento (in termini di potenza nominale dell’impianto da installare) deve tener conto del fabbisogno aziendale ante investimento, riferito ai soli processi produttivi (con esclusione, quindi, dei consumi domestici), come risultante da una apposita perizia tecnica da allegare alla relazione progettuale, redatta tenendo conto dei consumi effettivi fatturati degli ultimi tre anni precedenti quello della presentazione della domanda di sostegno; a ciò dovrà essere sommato il consumo aggiuntivo previsto in relazione agli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
- per miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e degli immobili produttivi, si intende il risparmio energetico conseguibile dalla realizzazione dell’investimento (in termini di minori consumi unitari attesi);
- il sostegno per la realizzazione di impianti per lo stoccaggio e i trattamenti dei reflui nonché delle acque di scarico derivanti dalle attività di trasformazione, non copre gli obblighi derivanti da normative vigenti per le quali i termini di adeguamento delle aziende siano già scaduti;
- gli investimenti relativi alla rimozione e smaltimento di amianto (esclusivamente per il risanamento di coperture o di strutture produttive), sono ammissibili a condizione che non sia stata adottata alcuna prescrizione in merito emessa da una Autorità pubblica;
- sono ammissibili le spese concernenti la fornitura di servizi senza pagamento di denaro da parte dell’imprenditore e dei componenti del nucleo familiare coadiuvanti nella conduzione dell’azienda agricola, nell’esecuzione dell’investimento, nei limiti ed alle condizioni specifiche previste dalle Linee Guida sull’ammissibilità delle spese (documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016 e s.m.i.).
SPESE GENERALI
Le spese generali sono riferite a:
- spese tecniche di progettazione, per analisi di mercato, studi di fattibilità, spese bancarie per la gestione del conto corrente dedicato, parcelle notarili, spese per garanzie fideiussorie, spese per la realizzazione per le targhe esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell’intervento, debitamente documentate e collegate agli investimenti; nell’ambito di tale tipologia, le voci di spesa sono ammissibili fino al limite massimo del 4% della spesa ammissibile al netto del loro importo;
- spese tecniche connesse alle opere edili soggette a permesso di costruire o provvedimento analogo: in tal caso le voci di spesa sono ammissibili nel limite massimo dell’8% della spesa ammissibile riferita a tali componenti specifiche, al netto del loro importo.
Le spese generali connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda di sostegno (onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale, economica e studi di fattibilità) sono ammissibili anche se effettuate entro i 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa. Le spese tecniche vanno individuate in riferimento alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016. Si dovrà allegare anche apposito prospetto riepilogativo degli onorari previsti, redatto e sottoscritto dal richiedente.
Sono, altresì ammissibili, le operazioni di locazione finanziaria (Leasing) limitatamente all’aiuto all’utilizzatore nelle condizioni di seguito descritte:
- l’importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene;
- i canoni pagati dall’utilizzatore al concedente, comprovati dalla fattura quietanzata o da un documento contabile finanziario contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento. Sono considerati ammissibili solo i canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino alla richiesta del saldo.
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