Regione Umbria - Misura 4, sottomisura 4.1, tipologia d’intervento 4.1.1 del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020: “Sostegno a investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole”
La Regione Umbria intende sostenere investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole del suo territorio.
In particolare la Regione mira a potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme, promuovendo l'impiego di tecniche innovative e la gestione sostenibile delle foreste e allo stesso tempo incoraggiando la ristrutturazione e l'ammodernamento per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.
Il Bando finanzia i seguenti investimenti:
Inoltre sono ammissibili interventi su impianti irrigui solo se sottesi agli invasi artificiali di Montedoglio sul fiume Tevere e di Valfabbrica sul fiume Chiascio o che vengono approvvigionati attingendo da corpi idrici superficiali ritenuti almeno ‘buono’ per motivi inerenti la quantità d’acqua (esclusi quindi quelli individuati nell’allegato “A 1”), alle seguenti condizioni:
a) obbligo di installazione di appositi contatori (le cui spese sono eleggibili al sostegno), volti a misurare il consumo di acqua al punto di prelievo dell’utilizzatore finale o, quando tecnicamente non fattibile, al punto di prelievo del comizio irriguo interessato;
b) nel caso di investimenti per il miglioramento di impianti irrigui esistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all’investimento, verificata mediante una valutazione tecnica ex ante. Il risparmio deve essere almeno pari al:
• 5% per ammodernamento di impianti a bassa pressione quali irrigazione a goccia o micro irrigazione;
• 15% per ammodernamento di impianti ad alta pressione quali impianti irrigui per aspersione;
• 25 % nel caso di passaggio da impianti ad aspersione a impianti a goccia.
Il risparmio idrico potenziale è valutato sulla base delle caratteristiche dell’impianto e deglieventuali turni di prelievo prima e dopo l’intervento e deve essere dimostrato, ex ante, da una valutazione tecnica che metta in relazione gli investimenti per i quali si chiede il sostegno ed il risparmio conseguente.
Sono ammissibili investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica e impianti per la produzione di energia a partire da fonti rinnovabili alle seguenti condizioni:
Sono beneficiari dell'intervento gli agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
L’importo minimo dell’investimento per cui è concedibile il sostegno è superiore o uguale a € 25.000. Tale condizione deve essere rispettata anche in sede di rendicontazione del saldo; domande rendicontate per importo ammissibile inferiore alla soglia saranno escluse.
La spesa massima ammissibile al sostegno per l’intero periodo di programmazione non può superare 10 volte la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda. Oltre a tale limite deve essere rispettato anche il limite legato alle quote di ammortamento, che, al netto dell’aiuto erogato (contributi e premi), non può superare il 20% della PST. Ai fini del calcolo della PST viene preso in considerazione il piano colturale valido alla data di presentazione della domanda di aiuti. Il beneficiario può chiedere che venga preso in considerazione il piano colturale valido alla presentazione della domanda di saldo dichiarando, sotto la propria responsabilità che gli investimenti sono direttamente connessi all’introduzione di nuove produzioni e/o processi tali da giustificare un incremento della PST.
In ogni caso ad una medesima azienda agricola non può essere concesso più di 1,5 milioni di euro di contributo per l’intero periodo di programmazione. Tale limite è raddoppiato a 3 milioni di euro per le cooperative agricole che associano almeno nove aziende agricole.
Sono eleggibili al sostegno:
1) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;
2) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
3) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;
4) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
5) le spese per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013.9 Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.
I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.
Sono eleggibili al sostegno:
1) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;
2) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
3) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;
4) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
5) le spese per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013.9 Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.
I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.
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