Regione Umbria - Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014 - 2020 - MISURA 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17) - Sottomisura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli - Tipologia d’intervento 4.2.1 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli
La Regione Umbria intende sostenere investimenti per la trasformazione, commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli
In particolare la Regione mira a promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con l'obiettivo di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.
Sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dal beneficiario le cui documentazioni e giusticativi sono successivi alla presentazione della domanda a valere sul presente avviso, fatte salve le spese di cui dell’art. 45, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 1305/13, propedeutiche alla presentazione della domanda, che possono essere documentate anche se sostenute nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Congruità della spesa:
Ai sensi della vigente normativa comunitaria è dovere dell’ufficio accertare che il richiedente che presenta una richiesta di pubblico sostegno abbia quantificato l’entità della spesa domandata in maniera congrua e ragionevole.
La ragionevolezza della spesa dovrà essere determinata:
Possono beneficiare dell' intervento le imprese singole o associate in possesso dei seguenti requisiti:
Non è consentita la presentazione di domande di aiuto per un volume d’investimenti inferiore a 50.000 euro. Tale condizione deve essere rispettata anche in sede di rendicontazione del saldo; domande rendicontate per un importo ammissibile inferiore alla soglia saranno escluse.
La spesa massima ammissibile al sostegno per l’intero periodo di programmazione non può superare il volume del complessivo fatturato o 10 volte il valore degli accantonamenti sotto forma di riserve e capitale sociale, come risultante dall’ultimo bilancio depositato. Per le aziende senza obbligo di bilancio si farà riferimento ad idonea documentazione fiscale attestante il volume di affari conseguito nell’anno precedente la presentazione della domanda. In presenza di nuove aziende che non hanno ancora depositato il bilancio, il volume massimo della spesa ammissibile non può superare 10 volte il valore degli accantonamenti effettivamente versati alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso ad una medesima azienda non può essere concesso più di 3.000.000 euro di contributo per l’intero periodo di programmazione. Tale limite è aumentato a quattro milioni di euro per le cooperative/consorzi con almeno nove soci.
La percentuale del sostegno calcolata sulla spesa ritenuta ammissibile è pari al 40% della spesa ammissibile per tutte le tipologie di spesa.
Qualora il prodotto in uscita del processo di trasformazione non rientri tra quelli elencati nell’Allegato I al Trattato UE, agli investimenti relativi alle fasi del/i processo/i di trasformazione che vede in entrata un prodotto Allegato I ed in uscita un prodotto non Allegato I si applica la regola degli “aiuti de minimis” ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e DGR n. 738/2016. Pertanto tali investimenti potranno beneficiare di un contributo massimo di € 200.000 nell’ambito di tre esercizi finanziari compreso quello di concessione del sostegno.
L’aliquota del 40% sopra indicata è maggiorata fino ad un ulteriore 20% nei seguenti casi:
Il Bando considera eleggibili al sostegno:
A) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;
B) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
C) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, oltre alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.
I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.
L’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:
i) gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE sono ammissibili a condizione che il programma d’investimenti preveda anche l’acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione;
ii) per investimenti di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 riportati nell’allegato “A-1” del Bando, la spesa è ammissibile se prevista e rientrante nei limiti dei “costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa definiti nel citato allegato.
Il Bando considera eleggibili al sostegno:
A) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, limitatamente alle spese per costruzione e miglioramento di beni immobili;
B) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
C) le spese previste dall’articolo 45 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 limitatamente alle spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, oltre alle spese per l’acquisizione o sviluppo di programmi informatici;
Ai sensi degli artt. 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e dell’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 “Le spese finanziate dal FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell’Unione”.
I costi sostenuti debbono, in ogni caso, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, migliorare le prestazioni e la sostenibilità globale dell’azienda. Ai fini del miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità gli investimenti debbono contribuire direttamente a incrementare i ricavi e/o ridurre i costi o ridurre gli input e l’impatto delle produzioni.
L’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti immobiliari è soggetta alle seguenti limitazioni:
i) gli edifici da adibire alla lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti Allegato I del Trattato UE sono ammissibili a condizione che il programma d’investimenti preveda anche l’acquisto di impianti e attrezzature per effettuare le operazioni cui gli edifici sono destinati, in misura almeno pari al 50% della spesa di realizzazione/ristrutturazione;
ii) per investimenti di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013 riportati nell’allegato “A-1” del Bando, la spesa è ammissibile se prevista e rientrante nei limiti dei “costi unitari massimi di riferimento per la determinazione della ragionevolezza della spesa definiti nel citato allegato.
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