[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Programma Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA (2014-2020)
EACEA/32/2018
Il presente bando è rivolto alle organizzazioni che realizzino festival di film e di programmi audiovisivi di creazione europei (fiction, documentari, animazione, cortometraggi e lungometraggi).
I festival devono programmare almeno il 70% di opere originarie di Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA oppure almeno 100 lungometraggi (o 400 cortometraggi – nel caso di festival di cortometraggi).
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Saranno accettate soltanto le candidature presentate da soggetti ammissibili che organizzano festival audiovisivi nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA.
Per festival audiovisivo si intende un evento che:
• ha in programma film ammissibili (fiction, documentari o animazione) che si rivolgono a una vasta gamma di destinatari, tra cui il grande pubblico nonché professionisti internazionali accreditati del settore audiovisivo e la stampa;
• si svolge nellʼarco di un periodo specifico, in una città predefinita;
• prevede un regolamento/una procedura di selezione chiari.
Almeno il 70 % della programmazione ammissibile presentata al pubblico durante il festival OPPURE almeno 100 lungometraggi (o 400 cortometraggi, nel caso di festival a questi dedicati) deve/devono provenire da paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA (vedere sezione 6.1 PARTE A delle linee guida). Nell'ambito di tale programmazione di paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA:
- almeno 50 % delle opere deve essere costituito da film stranieri;
- devono essere rappresentati almeno 15 di questi paesi.
Sono incoraggiati festival che:
Le attività devono iniziare nei seguenti periodi:
Proposte presentate il 20 dicembre 2018
Data d’inizio dell'attività: tra l'1/5/2019 e il 31/10/2019
Periodo dell'azione: 12 mesi
Proposte presentate il 07 maggio 2019
Data d’inizio dell'attività: tra l'1/11/2019 e il 30/4/2020
Periodo dell'azione: 12 mesi
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I candidati devono essere soggetti giuridici europei (imprese private, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, comuni/consigli comunali, ecc.) aventi sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a cittadini di tali paesi.
Le domande di soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi sono ammissibili purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:
− gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;
− paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, decisioni dei consigli di associazione o accordi analoghi (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbi);
− paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE (solo Islanda e Norvegia);
− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
− paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione europea (solo Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia);
Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Le proposte dei candidati di paesi non appartenenti all'UE possono essere selezionate a condizione che, alla data della decisione di concessione del contributo, siano stati firmati accordi che fissano le modalità per la partecipazione di tali paesi al programma stabilito dal regolamento di cui sopra.
L’Agenzia può selezionare proposte di candidati di paesi non UE purché, alla data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento.
Un elenco aggiornato dei paesi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento e con cui la Commissione ha avviato negoziati è reperibile al seguente link: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/library/eligibility-organisations-non-eu-countries_en
Le persone fisiche non possono presentare domanda di sovvenzione.
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