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Il candidato deve disporre di un fondo di coproduzione legalmente costituito e attivo da almeno 12 mesi prima del termine per la presentazione della candidatura e che abbia come attività principale il sostegno a coproduzioni internazionali.
Le domande di soggetti giuridici aventi sede in uno dei seguenti paesi sono ammissibili purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:
− gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;
− paesi aderenti e paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, decisioni dei consigli di associazione o accordi analoghi;
− paesi EFTA membri del SEE, a norma delle disposizioni dell'accordo SEE;
− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
− I paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell’Unione.
Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati da tali paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sulla base di contributi comuni finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Le proposte dei candidati di paesi non appartenenti all'UE possono essere selezionati a condizione che, alla data della decisione di concessione, siano stati firmati accordi che fissano le modalità per la partecipazione di tali paesi.
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