Per creare un fondo potenziale e accedere a misure di reinvestimento, il film dev’essere stato prodotto da un produttore/da produttori la cui sede si trova in paesi che partecipano al sottoprogramma MEDIA e alla sua produzione deve aver partecipato un cospicuo numero di professionisti provenienti da tali paesi. Il film dev’essere un’opera di fantasia, animazione o un documentario di durata superiore a 60 minuti e di un paese diverso da quello della distribuzione.
Il film non deve consistere di contenuti alternativi (opere, concerti, spettacoli ecc.) o di materiale pubblicitario, pornografico o razzista né deve incitare alla violenza
Affinché il film sia ammissibile, il suo primo diritto d’autore non deve essere stato rilasciato prima del 2015.
Il sistema di sostegno automatico al cinema consta di due fasi:
1. la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di ingressi in sala a pagamento venduti durante il periodo di riferimento (2018) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA, fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi;
2. il reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni beneficiario deve essere reinvestito nelle seguenti attività:
Il beneficiario disporrà di 24 mesi per realizzare il progetto.
I candidati devono essere distributori cinematografici europei coinvolti in attività commerciali destinate a portare all’attenzione di un vasto pubblico un film ai fini del suo utilizzo nelle sale cinematografiche e le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.
I candidati devono avere sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a cittadini di tali paesi.
Sono ammissibili i seguenti paesi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e a condizione che la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:
− gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;
− i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
− i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;
− la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
− i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea.
Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati dai suddetti paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Possono essere selezionate proposte provenienti da soggetti stabiliti in paesi terzi purché, alla data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento.
Pagina web per documenti e formulari
Si prega di notare che l'eform sarà disponibile a partire dal mese di giugno 2019
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