Sostegno alla distribuzione di film non nazionali – Sistema di sostegno automatico alla distribuzione

Scadenza: 8 novembre 2018
Archiviato
Bando scaduto

Finalità

Il presente bando si basa sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020).

Nell’ambito dell’obiettivo specifico relativo alla promozione della circolazione transnazionale delle opere, una delle priorità del sottoprogramma MEDIA è la seguente: sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing transnazionale, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive.

Il sottoprogramma MEDIA sostiene l’istituzione di sistemi di sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali, attraverso la distribuzione nelle sale cinematografiche e su tutte le altre piattaforme, e alle attività di vendita internazionale, in particolare la sottotitolazione, il doppiaggio e l’audiodescrizione delle opere audiovisive.

Il sostegno finanziario concesso nell'ambito del presente bando si propone di agevolare gli investimenti nella distribuzione di film europei originati in un territorio differente da quello del distributore (film non nazionali).

Interventi ammissibili

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Per creare un fondo potenziale e accedere a misure di reinvestimento, il film dev’essere stato prodotto da un produttore/da produttori la cui sede si trova in paesi che partecipano al sottoprogramma MEDIA e alla sua produzione deve aver partecipato un cospicuo numero di professionisti provenienti da tali paesi.

Il film dev’essere un’opera di fantasia, animazione o un documentario di durata superiore a 60 minuti e di un paese diverso da quello della distribuzione.

Il film non deve consistere di contenuti alternativi (opere, concerti, spettacoli ecc.) o di materiale pubblicitario, pornografico o razzista né deve incitare alla violenza.

Affinché il film sia ammissibile, il suo primo diritto d’autore non dev’essere stato rilasciato prima del 2014.

Il sistema di sostegno automatico al cinema consta di due fasi:

1. la creazione di un fondo potenziale, proporzionale al numero di ingressi in sala a pagamento venduti durante il periodo di riferimento (2017) per film europei non nazionali nei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA, fino a un tetto massimo fisso per film, modulato a seconda dei paesi;

2. il reinvestimento: il fondo potenziale così generato da ogni beneficiario deve essere reinvestito nelle seguenti attività:

- la coproduzione di film europei non nazionali ammissibili;

- l’acquisto di diritti di sfruttamento, ad esempio attraverso «minimi garantiti», di film europei non nazionali ammissibili, e/o

- la realizzazione di film europei non nazionali ammissibili (costi di promozione e pubblicità, digitalizzazione e transcodifica).

Il beneficiario disporrà di 24 mesi per realizzare il progetto.

Un fondo potenziale sarà attribuito a società di distribuzione europee ammissibili sulla base degli ingressi ammissibili ottenuti da film europei non nazionali distribuiti dai candidati nell’anno di riferimento (2017). Il sostegno assumerà la forma di un fondo potenziale (il «fondo») a disposizione dei distributori per ulteriori investimenti in film europei non nazionali recenti.

Entro i limiti delle risorse di bilancio disponibili, il fondo potenziale sarà calcolato sulla base di un importo fisso per ogni voce ammissibile, come descritto dettagliatamente nelle linee guida.

I film con meno di 200 ingressi ammissibili nell’anno di riferimento non saranno presi in considerazione per il calcolo del fondo. Le soglie minime di disponibilità del fondo sono state definite come descritto nelle linee guida.

Nel caso in cui, in un determinato anno, il fondo non raggiunga la soglia minima, non sarà disponibile. Qualora l’importo dei fondi creati superi il bilancio disponibile, ogni fondo potenziale sarà ridotto proporzionalmente. Tale riduzione non inciderà sull’ammissibilità dei fondi potenziali ridotti al di sotto delle soglie minime disponibili.

Chi può partecipare

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]I candidati devono essere distributori cinematografici europei coinvolti in attività commerciali destinate a portare all’attenzione di un vasto pubblico un film ai fini del suo utilizzo nelle sale cinematografiche e le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

I candidati devono avere sede in uno dei paesi partecipanti al sottoprogramma MEDIA e appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a cittadini di tali paesi.

Sono ammissibili i seguenti paesi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa e a condizione che la Commissione abbia avviato negoziati con il paese:

- gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;

- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’UE istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;

- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

- la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;

- i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea.

Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati dai suddetti paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.

Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.

Possono essere selezionate proposte provenienti da soggetti stabiliti in paesi terzi purché, alla data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento.

Identificativo Bando

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Europa Creativa - Sottoprogramma MEDIA
EACEA/05/2018

Entità contributo

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]La dotazione di bilancio complessiva disponibile è pari a 19 000 000 EUR.

Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 60 % del totale dei costi ammissibili.

Link e Documenti

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Bando
Linee guida

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

Consigli degli esperti

Solo per abbonatiClicca qui per vedere i piani di abbonamento [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Si prega di notare che il bando è stato notevolmente modificato rispetto agli anni precedenti. In particolare si segnalano le seguenti novità:

Il bando ha un’unica scadenza: 8 novembre 2018. Non sono più previste due scadenze separate per la fase di generazione e per la fase di reinvestimento. Quindi, entro il termine indicato, va presentata una sola candidatura che comprenda sia la generazione che il reinvestimento.

In particolare il candidato dovrà calcolare l’importo del fondo potenziale (secondo i parametri parzialmente rivisti, indicati nella sezione 9 delle Linee Guida) e presentare sulla base di tale importo una strategia di distribuzione che includa il reinvestimento in coproduzione, acquisizione e / o spese di edizione e promozione (P&A) di film eleggibili.

Tutti i biglietti venduti devono essere certificati dall’Autorità Nazionale Responsabile (per l’Italia è la SIAE). È responsabilità del distributore farsi certificare, entro la data di presentazione della candidatura, i biglietti venduti. In assenza di tale certificazione, non verrà assegnata alcuna sovvenzione.

La sovvenzione dell’Unione Europea non può superare il 60% del totale dei costi eleggibili, indipendentemente dal tipo di progetto di reinvestimento prescelto e dal Paese di origine del film.

L’azione può iniziare a partire dalla data di firma della convenzione di sovvenzione e può durare 24 mesi. In deroga a quanto sopra, l’azione può iniziare a partire dalla data di presentazione della candidatura solo se debitamente giustificato e richiesto dal candidato nell’eForm.
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