Regione Abruzzo: Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" - Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" - Tipologia di intervento 3.1.1 "Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"
La tipologia di intervento persegue l’obiettivo di rafforzare la posizione degli agricoltori sui mercati e di permettere ai prodotti agroalimentari abruzzesi di acquisire specifici vantaggi competitivi mediante la diffusione dei prodotti di qualità, dell’agricoltura biologica e dei sistemi di qualità regolamentati.
La tipologia di intervento prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo sotto forma di pagamento annuale, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualità (DOP, IGP, STG e dei vini DOP/IGP, biologico, ecc.), così come previsto dall’art. 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013. In particolare si prevede un sostegno per la prima iscrizione al sistema di qualità e un contributo annuo per il mantenimento di esso, esteso ai costi relativi alle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di certificazione.
La sottomisura 3.1 prevede la concessione di aiuti per cinque* anni ai beneficiari che hanno aderito/partecipato ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell’Allegato A) al bando Annualità 2018 (riportato in calce alla presente), adottato con Determinazione n.DPD019/112 del 22.06.2018 (Bando 16121), risultati beneficiari così come da Allegato A) alla Determinazione n.DPD019/61/19 dell’11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019, mediante la presentazione di apposita domanda di sostegno per la richiesta di conferma della permanenza nel regime prescelto per la SECONDA ANNUALITÀ.
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di indurre i produttori a integrarsi tra di loro applicando regole comuni, finalizzate a garantire la qualità dei loro prodotti attraverso la condivisione di procedure produttive (disciplinari/metodi) che prevedono livelli qualitativi superiori a quelli prescritti dalla normativa cogente.
I beneficiari sono i produttori agricoli singoli o associati che hanno aderito/partecipato ad uno o più regimi di qualità tra quelli previsti dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c) ed indicati nell’Allegato A) di cui all’avviso Anno 2018, approvato con Determinazione n. DPD019/112/18 del 22.06.2018, risultati beneficiari per la suddetta annualità, con approccio singolo o collettivo, di cui all’elenco definitivo / atto di concessione approvato con Determinazione dirigenziale n. DPD019/61/19 del 11.03.2019 (n. 297 ditte) – rettificata con DPD019/80/91 del 17.04.2019.
Possono beneficiare dell’aiuto gli agricoltori in attività, come definiti dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, che nell’anno 2018 hanno aderito per la prima volta ovvero in precedenza ad uno dei sistemi di qualità riportati nell’Allegato A) al presente avviso e risultati beneficiari per la suddetta annualità come da Determinazione dirigenziale n. DPD019/61/19 del 11.03.2019 – rettificata con DPD019/80/19 del 17.04.2019.
In caso di domanda presentata con approccio collettivo, le associazioni di agricoltori devono allegare alla domanda di aiuto l’elenco degli agricoltori “aderenti” al regime di qualità sovvenzionato per il quale hanno chiesto il sostegno, indicando per ciascun agricoltore il CUAA e l’importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità indicato.
L’associazione richiedente deve:
a) essere riconosciuta ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell’art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall’art. 14 della legge 526/1999 in caso di consorzio di tutela delle DOP, IGP e STG;
b) essere riconosciuta ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in caso di consorzio di tutela delle DOP e IGP dei vini;
c) essere costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice civile, in caso di associazione di produttori agricoli;
d) essere riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP del settore degli ortofrutticoli;
e) essere riconosciuta ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche, dell’art. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e del reg. (UE) n. 1308/2013, in caso di OP e AOP dei settori produttivi diversi da quello ortofrutticolo;
f) essere costituita secondo le disposizioni previste dal Codice civile o da leggi speciali per eventuali altre forme di aggregazione.
I suddetti criteri di ammissibilità devono essere in possesso del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di sostegno.
L’importo reso disponibile con il presente Avviso è ricompreso nell’ambito delle risorse previste per la misura 3 del PSR Abruzzo 2014-2020 ed a quelle che vi si aggiungeranno in conseguenza di eventuali future riprogrammazioni.
L’aiuto è concesso per un importo pari al 100% delle spese effettivamente sostenute per far fronte ai costi di certificazione/mantenimento relativi alla partecipazione ai regimi di qualità.
Per ogni soggetto aderente e ritenuto ammissibile è riconosciuto l’importo massimo di spesa ammissibile di 3.000 euro/anno, indipendentemente dal numero di regimi di qualità ai quali esso partecipa e dall’entità complessiva della spesa dichiarata (ivi compreso l’eventuale nuova domanda per altro regime).
Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori per le loro imprese agricole, il massimale di 3.000 euro/anno è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell’approccio collettivo.
La spesa ammissibile corrisponde all’importo dei costi sostenuti dall’impresa agricola nei confronti dell’organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno e sino alla data di esecuzione degli interventi per l’annualità di riferimento.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” disponibile sul sito www.politicheagricole.it ed ad eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analoga modalità.
I costi ammissibili sono quelli relativi all’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, in particolare:
La spesa ammissibile corrisponde all’importo dei costi sostenuti dall’impresa agricola nei confronti dell’organismo di certificazione/laboratorio riconosciuto per la partecipazione al sistema di qualità, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno e sino alla data di esecuzione degli interventi per l’annualità di riferimento.
Ai fini dell’ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” disponibile sul sito www.politicheagricole.it ed ad eventuali successivi atti di aggiornamento che saranno resi conoscibili con analoga modalità.
I costi ammissibili sono quelli relativi all’assoggettamento agli specifici piani di controllo sulla filiera, previsti per il conseguimento dei requisiti di conformità e/o certificazione del metodo o del disciplinare di produzione, in particolare:
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