Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per il sostegno all’elaborazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (Piani particolareggiati o d’assestamento forestale, Piani di intervento forestale straordinari) per effettuare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione dei 6 criteri di sostenibilità delle MCPFE finalizzata a più effetti positivi, come, ad esempio, la produzione e la valorizzazione dei beni dei e servizi forestali coerenti con la tutela dell’ambiente e del territorio, il contrasto ai cambiamenti climatici, il sequestro del carbonio, la conservazione o l’aumento della biodiversità degli ecosistemi forestali.
Contribuisce anche a programmare, pianificare ed infine a progettare interventi utili alla prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi, dal dissesto idrogeologico e da altre calamità naturali.
Contribuisce altresì all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità degli investimenti di Piano ed al possibile aumento dell’occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane e nelle aree colpite da grave crisi industriale.
Contribuisce infine all’aumento dell’informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull’applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale all’esaustiva e corretta programmazione e pianificazione degli interventi a carico delle risorse forestali.
La Misura si applica nei Comuni della Regione Marche che rientrano nel “cratere del sisma” (cfr. Definizioni) i Comuni della Regione Marche danneggiati dal terremoto in Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 indicati negli Allegati 1 e 2 Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge con Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Tali comuni sono riportati nell’allegato del presente bando.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:
I Piani devono avere validità minima, da indicare nel frontespizio, pari a 10 anni (minimo consuetudinario per la programmazione degli interventi degli strumenti di pianificazione forestale), massima di 25 anni (turno medio dei cedui nelle Marche come da dati del Progetto "Utilfor" del Comando regionale dell'ex Corpo forestale dello Stato, ora Comando Regione Carabinieri Forestale "Marche").
Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di aiuto (data di eleggibilità della spesa).
Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati an teriormente alla data di presentazione della domanda.
Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.
Non fanno eccezione nell'ambito della sottomisura 16.8 le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di liberi professionisti e/o incentivo ai dipendenti in caso di progettazione interna, che non sono ammissibili ai sensi delle Linee guida sull'ammissibilita' delle spese del Mipaaf.
Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento. Inoltre il beneficiario, per tutte le transazioni relative all'intervento, dovrà inserire, nella fattura o nel documento contabile equipollente, dell'esecutore del servizio un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento - 16.8 - unitamente al dettaglio dei servizi resi con specifico riferimento all'investimento finanziato.
In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.
Sono ammissibili le spese per la redazione e produzione di Piani di gestione forestali o strumenti equivalenti che ricadono nell'area del cratere del sisma 2016.
L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. Pe il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.
L'importo massimo ad ettaro del contributo per la redazione e la riproduzione di 5 copie cartacee ed informatiche dello strumento di Piano è fissato in € 40,00, IVA esclusa (importo su cui richiedere il ribasso di gara o di preventivo). Importi minori dovranno prevedersi, a base d'asta o per i preventivi, in aree già pianificate in passato (indicativamente max 30,00 €/ha). Maggiorazioni, entro il limite massimo di ulteriori 8 €/ha, potranno essere presentate per studi forestali legati agli Obiettivi Tematici 4, 5, e 6 dell'AdP 2014 2020 e all'azione chiave B2, del Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF). In merito devono essere applicate le Linee guida regionali allegate al decreto del dirigente del Servizio Politiche agroalimentari n. 318 del 14/09/2017.
In caso di strumento di pianificazione forestale predisposto e redatto esclusivamente internamento dal/i dipendente/i dell'ente locale o territoriale, incaricato all'uopo dall'Amministrazione di appartenenza, sarà riconosciuto solo l'incentivo previsto dal Regolamento interno dell'Ente per la redazione di strumenti di pianificazione, conforme alle previsioni del d. lgs. n. 50/2016 e s.m. circa gli incentivi. Sul SIAR andrà utilizzato comunque l'investimento ivi presente per caricare l'importo richiesto quale aiuto per corrispondere l'incentivo ai dipendenti incaricati.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]a) Unioni dei Comuni, denominate “Unioni montane” di cui alla l.r. n. 35/2013 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato di funzioni tra Comuni montani), in quanto enti esponenziali di una cooperazione tra Comuni montani per l’esercizio associato delle funzioni, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
b) Associazioni tra detentori privati o di Comuni, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
c) Società pubblico – private di gestione associata delle foreste, detentrici di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999;
d) Associazioni tra altri enti pubblici non economici, quali enti gestori di aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, associazioni agrarie di cui alla L. n. 1766/1927 ed i loro Consorzi/Aziende, detentori di terreni forestali di superficie minima pari a 80 ettari, come risultanti da fascicolo aziendale ex DPR n. 503/1999.
Dotazione finanziaria: 478.501,03 euro di cui il 10 % destinato a fondo di riserva.
L'aiuto può essere concesso in conto capitale fino al 100% delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate.
Ai soggetti di diritto privato l'aiuto è concesso a titolo de minimis.
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