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Sono ammissibili le attività di sviluppo relative alle opere audiovisive riportate di seguito:
- lungometraggi, animazioni e documentari creativi di durata non inferiore a 60 minuti destinati prevalentemente alla proiezione in sale cinematografiche;
- progetti di fiction (edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 90 minuti, animazioni (edizione unica o in serie) della durata complessiva di almeno 24 minuti e documentari creativi (edizione unica o in serie) della durata di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a scopi televisivi;
- progetti di fiction della durata complessiva, o con fruizione complessiva da parte dell’utente, di almeno 90 minuti; animazioni della durata complessiva, o con fruizione complessiva da parte dell’utente, di almeno 24 minuti e documentari creativi della durata complessiva, o con fruizione complessiva da parte dell’utente, di almeno 50 minuti destinati prevalentemente a un utilizzo attraverso piattaforme digitali. Per i progetti caratterizzati da una fruizione da parte dell’utente in formato non lineare (ad es. realtà virtuale), questi minimi non si applicano. La piattaforma digitale propone i seguenti tipi di progetti: animazione, documentari creativi e progetti di fiction destinati a diversi tipi di dispositivi muniti
di schermo, progetti interattivi, serie web lineari e non lineari e progetti di realtà virtuale di tipo narrativo.
Il giorno delle riprese principali (o attività equivalente) dei progetti presentati non deve essere programmato negli otto mesi successivi alla data di presentazione della domanda.
In caso di aggiunta di un cortometraggio al pacchetto, le attività di sviluppo e produzione del cortometraggio saranno ammissibili al cofinanziamento qualora:
- il cortometraggio abbia una durata massima di 20 minuti e offra sostegno a talenti emergenti;
- il giorno delle riprese principali (o attività equivalente) del cortometraggio presentato non abbia luogo prima della data di presentazione della domanda.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Società europee di produzione audiovisiva indipendenti, che siano state legalmente costituite almeno 36 mesi prima della data di presentazione e che siano in grado di dimostrare un recente successo. Il richiedente deve inoltre essere titolare della maggior parte dei diritti relativi al progetto.
Sono ammissibili le domande presentate da persone giuridiche stabilite in uno dei seguenti paesi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento che istituisce il programma Europa creativa:
- gli Stati membri dell’UE nonché i paesi e territori d’oltremare ammessi a partecipare al programma ai sensi dell’articolo 58 della decisione 2001/822/CE del Consiglio;
- i paesi in fase di adesione e i paesi candidati effettivi e potenziali che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione istituiti a norma dei rispettivi accordi quadro, di decisioni dei consigli di associazione o di accordi analoghi;
- i paesi EFTA membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;
- la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
- i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente alle procedure stabilite con tali paesi in base agli accordi quadro che ne prevedono la partecipazione ai programmi dell’Unione europea.
Il programma è inoltre aperto ad azioni di cooperazione bilaterale o multilaterale, mirate a paesi o regioni selezionati sulla base di stanziamenti supplementari versati dai suddetti paesi o regioni e di disposizioni specifiche da concordare con gli stessi.
Il programma consente la cooperazione e azioni comuni con paesi che non partecipano al programma e con le organizzazioni internazionali attive nei settori culturali e creativi quali l’UNESCO, il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sulla base di contributi congiunti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi del programma.
Possono essere selezionate proposte provenienti da soggetti stabiliti in paesi terzi purché, alla data della decisione di aggiudicazione, siano stati sottoscritti accordi che definiscano le modalità di partecipazione di tali paesi al programma istituito dal suddetto regolamento.
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