Sostegno per diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate

Scadenza: 10 settembre 2019
Archiviato

Programma/Ente di finanziamento

Regione Marche: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 9 "Cooperazione" - Sottomisura 16.9 "Cooperazione" - Operazione a) "Diversificazione attività agricole per servizi rivolti a fasce deboli e categorie svantaggiate"

Bando scaduto

Finalità

La sottomisura promuove la realizzazione di progetti finalizzati alla fornitura di servizi alla comunità rivolti alle fasce deboli ed alle categorie svantaggiate (anziani – diversamente abili – soggetti a rischio di esclusione sociale etc.) nonché servizi educativi e socio–sanitari/terapeutici, strettamente collegati con l’attività agricola.

Le potenziali funzioni delle pratiche agricole sono ampiamente riconosciute; infatti l’ambiente agricolo nei suoi vari aspetti: ambientale – strutturale – produttivo, ben si presta a progetti di inserimento lavorativo, di recupero socio–educativo o più in generale di ospitalità a persone con diversa abilità con programmi personalizzati di assistenza e recupero.

Vengono sostenuti progetti di cooperazione tra almeno due soggetti per la realizzazione di progetti di agricoltura sociale, intesa quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole.

Interventi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

  • studi propedeutici, di fattibilità e di predisposizione del progetto di cooperazione;
  • animazione sul territorio delle attività di agricoltura sociale che la forma associata intende promuovere;
  • costituzione, organizzazione, coordinamento e esercizio della forma associata;
  • realizzazione e pratiche di agricoltura sociale;
  • divulgazione dei risultati dei servizi o delle pratiche di agricoltura sociale realizzate.

Chi può partecipare

Il soggetto richiedente deve:

A. essere costituto in Forma Associata con almeno due soggetti partner effettivi.

Per partner effettivi si intendono i soggetti responsabili – anche finanziariamente – di attività specifiche del Progetto di cooperazione (cfr. paragrafo 5.1.3) e, pertanto, beneficiari del contributo direttamente o indirettamente.

Per partner associati si intendono i soggetti che sostengono le iniziative realizzate nell’ambito del Progetto di cooperazione senza alcuna responsabilità di tipo finanziario e senza quindi la possibilità di accedere al sostegno.

B. essere costituto da almeno due delle seguenti tipologie di soggetti:

  • imprenditori agricoli singoli o associati, in possesso dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall’articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell’istruttoria della domanda di sostegno;
  • professionisti (animatori/educatori etc.);
  • cooperative sociali;
  • imprese sociali;
  • associazioni di promozione sociale;
  • onlus;
  • istituzioni pubbliche;
  • istituzioni private.

C. assumere una delle seguenti forme giuridiche:

  • Associazioni temporanee di scopo (ATS);
  • Associazioni temporanee di imprese (ATI);
  • Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI).

Le aggregazioni debbono avere una durata almeno pari a quella del progetto e quindi almeno fino alla liquidazione del saldo del contributo.

L’aggregazione può essere formalizzata prima della presentazione della domanda oppure entro 60 giorni dalla data di comunicazione di finanziabilità.
I soggetti dell’aggregazione nell’ACCORDO DI COOPERAZIONE (cfr. Definizioni e allegato A1) conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario – SOGGETTO CAPOFILA5 –, cui compete:

  • la presentazione della domanda di sostegno;
  • la presentazione delle domande di variazione progettuale, di adeguamento tecnico e di pagamento;
  • il coordinamento del raggruppamento, provvedendo agli adempimenti legati alla presentazione della domanda, compresa la registrazione del contratto e l’interlocuzione con la Regione;
  • la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti dell’AdG e dell’organismo pagatore per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto;
  • la percezione del contributo da ripartire tra i partner secondo quanto stabilito.

In caso di ATI, ATS o RTI non costituite è necessario che venga comunque effettuata l’individuazione del legale rappresentante del soggetto capofila, cui sarà conferito il mandato.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ciascuna forma associata deve essere dotata di un regolamento interno che evidenzi ruoli, compiti, modalità organizzative di gestione del partenariato e del progetto e tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse.

Il SOGGETTO CAPOFILA della forma associata deve:

  1. essere una impresa agricola in forma individuale o associata;
  2. essere iscritto all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale);
  3. essere in possesso dell’iscrizione all’Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall’articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011, da ottenere, a pena di esclusione, entro i termini fissati per la conclusione dell’istruttoria della domanda di sostegno.

Entità del contributo

La dotazione finanziaria per il bando è pari ad € 500.000.

L’importo massimo del sostegno per la realizzazione del Progetto di Cooperazione è pari ad € 50.000 relativamente a tutti i costi individuati al paragrafo “spese ammissibili”.

L’aliquota di sostegno è pari al 100% delle spese ammesse.

L’aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis» di cui al Reg. (UE) N. 1407/2013, pubblicato sulla GUCE del 24 dicembre 2013 serie L n. 352, secondo le indicazioni della DGR n. 24 del 18 gennaio 2016.
Sono aiuti in “de minimis” le sovvenzioni pubbliche concesse ad una medesima impresa che non superino i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di inizio delle attività progettuali. L’inizio delle attività, che deve essere comunicato con PEC all’Autorità di Gestione, può avvenire dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.
Le spese devono essere coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 65 del Regolamento UE n. 1303/2013. Sono ammissibili:

a. Costi per studi di fattibilità del progetto e della sua relativa predisposizione.

b. Costi per l’animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione.

c. Costi di esercizio della cooperazione – compresi quelli relativi alla costituzione della forma associata (amministrativi e legali), al personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti), ai viaggi e le trasferte, al materiale didattico, al materiale sanitario, al materiale di consumo (per la realizzazione delle attività, per la pulizia e disinfezione dei locali etc.), alle materie prime per la preparazione dei pasti, al materiale parafarmaceutico di ausilio per la preparazione dei pasti, alle utenze, alle assicurazioni ed all’acquisto eventuale di dispositivo di protezione individuali (DPI) necessari per l’attività e alle spese generali.

d. Costi per le attività di divulgazione riconosciute ammissibili da un minimo del 10% ad un massimo del 15% del costo totale del progetto di cooperazione.

e. Costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale.

f. Spese generali riconosciute ammissibili per un massimo del 5% del costo totale del progetto di cooperazione.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di inizio delle attività progettuali. L’inizio delle attività, che deve essere comunicato con PEC all’Autorità di Gestione, può avvenire dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno.
Le spese devono essere coerenti con gli obiettivi e le finalità della sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 65 del Regolamento UE n. 1303/2013. Sono ammissibili:

a. Costi per studi di fattibilità del progetto e della sua relativa predisposizione.

b. Costi per l’animazione dell’area interessata al fine di rendere fattibile il progetto di cooperazione.

c. Costi di esercizio della cooperazione – compresi quelli relativi alla costituzione della forma associata (amministrativi e legali), al personale (in riferimento alle specifiche figure professionali impiegate nelle iniziative/servizi proposti), ai viaggi e le trasferte, al materiale didattico, al materiale sanitario, al materiale di consumo (per la realizzazione delle attività, per la pulizia e disinfezione dei locali etc.), alle materie prime per la preparazione dei pasti, al materiale parafarmaceutico di ausilio per la preparazione dei pasti, alle utenze, alle assicurazioni ed all’acquisto eventuale di dispositivo di protezione individuali (DPI) necessari per l’attività e alle spese generali.

d. Costi per le attività di divulgazione riconosciute ammissibili da un minimo del 10% ad un massimo del 15% del costo totale del progetto di cooperazione.

e. Costi per la realizzazione dei servizi e pratiche di Agricoltura Sociale.

f. Spese generali riconosciute ammissibili per un massimo del 5% del costo totale del progetto di cooperazione.

Link e Documenti

Bando

Pagina web per documenti e formulari

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.

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