Regione Umbria - FEASR 2014-2020
Attraverso questo bando, la Regione Umbria disciplina l’attuazione relativa agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.
L’intervento di sostegno è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale, intendendo dare risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione.
Il sostegno previsto dalla Misura 21 è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l’erogazione di una somma forfettaria “una tantum”, differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti.
Ai fini della concessione del sostegno le imprese richiedenti devono:
Le imprese richiedenti di cui alla lettera c) (aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale) devono risultare attive nel settore dell’agricoltura sociale nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, comprovando tale condizione con idonea documentazione fiscale riferita ad attività di agricoltura sociale svolte almeno nel periodo indicato.
Localizzazione degli interventi
L’intervento è applicabile su tutto il territorio regionale esclusi i centri urbani di:
Perugia (fogli catastali: 214,215,233,234,251,252,253,267,268,401,402,403)
Terni (fogli catastali: da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139).
Possono beneficiare del presente bando pubblico:
Attenzione: per beneficiare del sostegno le aziende agricole (codice ATECO 01) devono risultare:
1. iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) dell’Umbria
2. iscritte all’anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale regolarmente validato, ai sensi dell’articolo 9 del d.p.r. n. 503/99 e del D.lgs. n. 99/2004;
3. che non siano imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2 del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Dotazione finanziaria complessiva: 7.000.000 Euro
L’importo del sostegno pubblico erogabile, una tantum, per ogni impresa agricola è modulato in base alla tipologia di servizio offerto:
Attenzione: Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, per esempio, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o agricoltura sociale si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.
Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all’entità delle risorse disponibili.
Il sostegno è concesso in forma di indennizzo è erogato sulla base di un importo forfettario alle imprese agricole beneficiarie.
Pagina web per formulari e documenti
Si consiglia di consultare regolarmente il sito web ufficiale del bando per gli aggiornamenti e le informazioni addizionali.
Attenzione a quanto riportato nel bando: “In relazione alla natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l’impresa richieda ad AGEA l’abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell’area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.”
La Misura 21 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19” è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.
In relazione all’entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l’aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all’attenuazione delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).
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