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Regione Liguria - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - misura 4.2 “Supporto agli investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli”
Il Bando intende supportare investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti del settore agroalimentare.
Sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Gli investimenti relativi alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti primari agricoli in prodotto finali non ricompresi all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sono ammissibili nel rispetto della normativa “de minimis”.
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I beneficiari dei contributi previsti sono Imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Le risorse finanziarie disponibili per il Bando ammontano in totale a 1.825.980,55 euro, di cui 210.000 euro riservati alla realizzazione delle misure di
accompagnamento obbligatorie previste dai progetti selezionati nell’ambito della misura 16.4, di cui al bando approvato con DGR n. 485 del 29/6/2018.
Nel caso le misure di accompagnamento obbligatorie di cui sopra non esaurissero la riserva di 210.000 euro, le risorse rimanenti possono essere utilizzate per finanziare le altre domande di sostegno ammissibili, e viceversa.
Sono ammissibili esclusivamente domande che determinano un sostegno di importo pari almeno a 5.000 euro.
Per investimenti superiori ad € 150.000 è indispensabile dotarsi di un conto corrente dedicato all’investimento.
L’intensità del sostegno per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% nel caso di investimenti sovvenzionati nell’ambito del PEI.
Nel caso degli aiuti per investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli il cui prodotto finale non sia un prodotto di cui all’allegato I del TFUE si applica il regime “de minimis” di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, con un’intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del piano di sviluppo aziendale ( o Business Plan) e gli indici e parametri in questo contenuti, oltre che con la relazione tecnica descrittiva a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:
a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l’impresa deve essere in grado, a Business Plan realizzato ovvero alla verifica dello Stato finale dei lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l’incidenza totale delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);
b) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;
c) il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura che si legano al soggetto richiedente tramite appositi accordi di fornitura da cui emerga, tra l’altro, la base produttiva aziendale da cui hanno origine i prodotti venduti e/o ceduti. I benefici economici per i produttori agricoli dei prodotti di base si considerano impliciti se l’investimento viene realizzato da produttori agricoli o da cooperative agricole, che trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci e, per la parte residua, esclusivamente da produttori primari. Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell’investimento da produttori primari. Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate, i fornitori abituali (produttori primari) siano in grado di fornire il prodotto primario in misura inferiore al 75% dei contratti di fornitura possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base purché dette forniture corrispondano ad una percentuale inferiore al 25% dei prodotti complessivamente trasformati. Nel settore dell’olio d’oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al presente punto in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Attraverso le indicazioni fornite con la presentazione del piano di sviluppo aziendale ( o Business Plan) e gli indici e parametri in questo contenuti, oltre che con la relazione tecnica descrittiva a corredo della domanda di sostegno il beneficiario è tenuto a dimostrare:
a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti. Al riguardo l’impresa deve essere in grado, a Business Plan realizzato ovvero alla verifica dello Stato finale dei lavori, di sostenere le quote di reintegro al netto del contributo spettante, su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse, e decennale per gli investimenti in macchine e attrezzature. Pertanto l’incidenza totale delle quote di reintegro, al netto del contributo spettante, dovrà risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri eventuali investimenti attivati ed eventuali contributi percepiti su altre misure del PSR, oltre ad eventuali quote di reintegro di mutui in corso di ammortamento);
b) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di consumi energetici, idrici ed emissioni) o entrambi;
c) il conseguimento di un vantaggio per i produttori primari, in termini economici o il mantenimento delle condizioni esistenti qualora queste rischiassero di venire meno in mancanza di interventi. Si considerano produttori primari tutte le aziende agricole singole e/o associate e le cooperative agricole, dotate di partita IVA attiva in agricoltura che si legano al soggetto richiedente tramite appositi accordi di fornitura da cui emerga, tra l’altro, la base produttiva aziendale da cui hanno origine i prodotti venduti e/o ceduti. I benefici economici per i produttori agricoli dei prodotti di base si considerano impliciti se l’investimento viene realizzato da produttori agricoli o da cooperative agricole, che trasformano e/o commercializzano prevalentemente prodotti dei soci e, per la parte residua, esclusivamente da produttori primari. Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell’investimento da produttori primari. Qualora, in caso di calamità naturali o avversità atmosferiche ufficialmente comprovate, i fornitori abituali (produttori primari) siano in grado di fornire il prodotto primario in misura inferiore al 75% dei contratti di fornitura possono essere ammessi acquisti effettuati rivolgendosi temporaneamente a soggetti diversi dai produttori di base purché dette forniture corrispondano ad una percentuale inferiore al 25% dei prodotti complessivamente trasformati. Nel settore dell’olio d’oliva, gli investimenti relativi ai frantoi che forniscono il servizio di frangitura ai produttori di olive, senza acquisto della materia prima, sono esentati dalla dimostrazione di cui al presente punto in quanto già il semplice servizio di molitura delle olive costituisce un indubbio vantaggio economico per i produttori di base che, in assenza di tale servizio, non potrebbero commercializzare il prodotto.
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Sono ammissibili le spese relative a:
1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l’acquisto del terreno. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
2. Costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l’acquisto del terreno;
3. acquisto di macchine e di attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi elaboratori elettronici;
4. investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
5. investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
a. acquisto di software;
b. creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
c. acquisto di brevetti e licenze;
6. investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico;
7. investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all’utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili: solare, eolico o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestali. Gli impianti devono essere commisurati alle dimensioni dell’azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale;
8. spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi.
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Sono ammissibili le spese relative a:
1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione) di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l’acquisto del terreno. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
2. Costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati e relative pertinenze adibiti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, escluso l’acquisto del terreno;
3. acquisto di macchine e di attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, compresi elaboratori elettronici;
4. investimenti necessari per l’adesione a sistemi di qualità certificata in base a norme comunitarie, nazionali e regionali notificate;
5. investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
a. acquisto di software;
b. creazione e/o ampliamento delle funzionalità di siti internet;
c. acquisto di brevetti e licenze;
6. investimenti relativi alla riduzione del consumo di acqua e alla depurazione e riutilizzo in azienda e per il risparmio idrico;
7. investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all’utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili: solare, eolico o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti derivanti dalla trasformazione, prevalentemente aziendale, di prodotti agricoli o forestali. Gli impianti devono essere commisurati alle dimensioni dell’azienda e alle esigenze energetiche relative ai cicli produttivi su base annuale;
8. spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi.
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