[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]In base alla tematica trattata le azioni di informazione, di cui al presente bando, sono rivolte ai seguenti destinatari:
a) imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di numero di partita IVA;
b) titolari di imprese forestali, singole e associate, iscritte al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02;
c) amministratori e dipendenti di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 nonché altri soggetti pubblici e privati proprietari, detentori o gestori di aree agricole e forestali;
d) operatori economici che siano PMI (microimprese, piccole imprese o medie imprese), di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, operanti in zone rurali (zone C e D, come definite al cap. 8.1 del PSR);
REQUISITI DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE
a) Focus area e tematiche finanziabili
L’informazione di cui alla domanda di sostegno può riferirsi ad una o più Focus Area di cui al punto 3 e trattare almeno una delle seguenti tematiche:
Il Prestatore deve indicare espressamente nella scheda tecnica, anche ai fini della quantificazione del sostegno di cui al punto 8, a quale/i settore/i il progetto è destinato (agricolo, forestale, altri settori limitati alle PMI aventi sede nelle zone rurali) nonché le Focus area interessate dalle azioni informative previste.
Per le azioni di informazione riguardanti il settore dell’olio d’oliva non sussiste il rischio del doppio finanziamento con l’OCM, come definito al Capitolo 14.1 del PSR.
b) Azioni informative ammissibili
Le tipologie di azioni (attività) ammissibili sono:
Ciascuna azione, come previsto dalla sottomisura M01.02 – azione b), deve essere rivolta a gruppi omogenei di destinatari.
I materiali, i prodotti e i contenuti delle azioni non devono avere riferimenti a specifici marchi o produttori e a specifici prodotti né altri messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo.
Nell’ambito della previsione progettuale deve obbligatoriamente essere prevista e attuata la tipologia “incontri informativi”.
1) incontri informativi
Ogni incontro informativo deve:
Le singole iniziative devono svolgersi in giorni feriali, escluso il sabato, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 20:00. In caso di attivazione/utilizzo di strumenti e/o tecnologie idonei a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività, tale fascia oraria può essere estesa fino alle ore 22:00 (es. video registrazione dell’incontro, collegamento in streaming).
2) materiali e prodotti informativi
In questa tipologia rientrano la predisposizione e la diffusione, anche tramite web, di materiali e prodotti informativi (es. pubblicazioni, newsletter, manifesti, opuscoli/pieghevoli, schede tecniche, strumenti web/social, materiale multimediale, anche su supporto informatico, ecc.), che devono essere conformi alla DGR n. 862/2016 (vedi punto 15), pena l’applicazione delle riduzioni/esclusioni di cui all’allegato n. 2 del presente bando.
3) sportelli informativi
Per “sportello informativo” di cui alla sottomisura M01.02 si intende un servizio per la diffusione di informazioni sulle tematiche individuate tra quelle previste alla lett. a), da fornire nel periodo di apertura previsto in domanda di sostegno per lo sportello, e per almeno 250 ore, presso una sede fissa, appositamente attrezzata a ricevere il pubblico secondo specifici orari di apertura. Durante tali orari l’attività informativa, svolta dai tecnici presso la sede dello sportello, può avvenire sia mediante contatto diretto con il pubblico sia mediante risposte a richieste on line o telefoniche.
c) durata dell’azione di informazione
L’azione di informazione può avere durata massima di 12 mesi: le date di inizio e di conclusione devono essere preventivamente definite nella scheda tecnica; le stesse si considerano confermate in mancanza di apposita comunicazione di variazione alla Regione da parte del Prestatore.
Eventuale proroga, di durata non superiore a 3 mesi, della data di conclusione del progetto potrà essere autorizzata dalla Regione dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, da far pervenire al Settore Ispettorato Agrario Regionale almeno 30 giorni prima della data di conclusione del progetto.
d) registrazione delle presenze/accessi dei partecipanti
Il Prestatore deve dimostrare che le azioni di informazione sono rivolte ai destinatari, tramite i seguenti adempimenti, pena la non ammissibilità della relativa spesa:
e) sedi di svolgimento
Per le sedi di svolgimento delle azioni di informazione, compresi gli sportelli informativi, il beneficiario deve rispettare le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi.
f) personale tecnico
I Prestatori devono disporre di uno staff tecnico qualificato e regolarmente formato. Per ciascuna azione di informazione sono individuate nella scheda progettuale le seguenti figure tecniche:
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Possono presentare domanda di sostegno a valere sul presente Bando:
a) i Prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze e informazioni, di seguito Prestatori, che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi della DGR n. 721 del 29/07/2016, pubblicata sul BURL n. 36 del 7/09/2016 e che risultano inseriti nell’apposita sezione dell’elenco regionale, pubblicato sul portale regionale agriligurianet;
b) i partenariati tra Prestatori riconosciuti di cui alla sopracitata lett. a), costituendi o costituiti secondo una delle forme giuridiche previste dall’ordinamento giuridico italiano (es. associazioni temporanee).
In caso di partenariato deve essere presentata, allegata alla domanda di sostegno, una dichiarazione di partenariato (modello allegato n. 3) con la quale i Prestatori aderenti sottoscrivono congiuntamente in particolare:
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