La concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto a soggetti privati ha la finalità di incentivare gli interventi di rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto, in edifici situati nella provincia di Trento, ai fini di tutela della salute pubblica e di tutela e risanamento dell’ambiente dagli inquinamenti, in attuazione dell’art. 45 quinquies del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.
Sono oggetto dei contributi i lavori di rimozione con smaltimento di coperture in cemento amianto da edifici ubicati sul territorio provinciale, classificati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari tramite sopralluogo svolto da dipendenti della stessa o da ditte esterne dalla medesima incaricate.
Il sopralluogo di cui al comma 1 ha l’obbiettivo di classificare le coperture in cemento amianto per stabilirne lo stato di conservazione, il loro impatto sulla salute della popolazione e sull’ambiente ed i tempi entro i quali devono essere presi opportuni provvedimenti, come segue:
a) siti con indice di degrado (I.D.) fino a 50,00 punti: nessun intervento immediato di bonifica e rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza triennale;
b) siti con indice di degrado (I.D) oltre i 50,00 fino a 70,00 punti: bonifica non urgente ed esecuzione della stessa entro 3 anni ;
c) siti con indice di degrado ( I.D.) oltre i 70,00 punti o in cui sono presenti danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% della sua estensione: bonifica urgente ed esecuzione della stessa entro i successivi 12 mesi.
A seguito del sopralluogo l’Azienda provinciale per i servizi sanitari rilascia un documento di classificazione attestante sia l’indice di degrado (I.D.) della copertura espresso in punteggio come previsto dai commi precedenti, sia l’eventuale presenza di danni evidenti ed indiscutibili (come crepe, fessure evidenti e rotture) in misura uguale o superiore al 10% dell’estensione della copertura stessa.
Sono ammessi a contributo anche gli interventi di bonifica già realizzati, purché eseguiti dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 quinquies del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e in possesso del documento di classificazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.
La concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto a soggetti privati.
La domanda di contributo può essere presentata da coloro che sono in possesso del documento di classificazione rilasciato dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell’articolo 2 del bando, con indice di degrado o deterioramenti riconducibili alle categorie a) , b) e c).
Qualora non ancora in possesso del documento di classificazione sopraccitato i soggetti interessati potranno richiedere il sopralluogo finalizzato al rilascio dello stesso con una delle seguenti modalità:
Il calcolo della spesa ammessa a finanziamento viene effettuato sulla base dei seguenti valori:
Per superficie si intende quella della copertura relativa all’immobile oggetto di bonifica, ricomprese le pertinenze dell’edificio qualora interessate dall’intervento di bonifica.
La percentuale di contributo verrà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta qualora la stessa risulti inferiore alla spesa ammessa.
La misura del contributo è così determinata:
Sono ammesse a contributo le spese relative ai lavori di rimozione di coperture in cemento amianto e relativo smaltimento, eseguiti come previsto dalla normativa, da un’impresa specializzata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B), iniziati dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. e dopo l’ottenimento del documento di classificazione di cui all’articolo 2 del bando.
Sono ammesse a contributo le spese relative ai lavori di rimozione di coperture in cemento amianto e relativo smaltimento, eseguiti come previsto dalla normativa, da un’impresa specializzata iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B), iniziati dopo l’entrata in vigore dell’art. 45 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg. e dopo l’ottenimento del documento di classificazione di cui all’articolo 2 del bando.
Pagina web per documenti e formulari
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