[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]In sintesi, l’obiettivo degli interventi previsti dall’art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di migliorare il valore aggiunto e/o la qualità del pesce catturato, attraverso la promozione e l’incentivazione della competitività della filiera di settore, mediante:
a) investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture;
b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca.
Il sostegno di cui alla lettera b), è vincolato all’uso di attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate ed è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell’Unione che hanno svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno; inoltre, ai sensi dell'art.11 lett.a) del Regolamento (UE) 508/2014 non sono ammissibili interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="2,3" ihc_mb_template="-1" ]Sono ammissibili al finanziamento,per gli interventi di cui al capitolo 1.2 del presente Bando di Misura, esclusivamente
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