Le agevolazioni concedibili sono rappresentate dalle esenzioni fiscali e contributive, precisamente:
Possono beneficiare delle agevolazioni le seguenti categorie di soggetti:
a) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
b) le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2019
Possono accedere alle agevolazioni le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.
Dotazione finanziaria: 141.700.000 euro
I soggetti già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive previste per la zona franca urbana di cui all’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 759, della legge di bilancio 2019, possono fruire delle somme residue già concesse e non fruite per i periodi d’imposta 2017 e 2018 anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dei citati regolamenti “de minimis” n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni nella misura del 100% e fino al limite massimo di euro 200.000,00, ovvero:
a) di euro 100.000,00, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;
b) di euro 20.000,00, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo, ovvero 25.000,00 qualora lo Stato italiano soddisfi le due condizioni previste dall’articolo 3 del regolamento 1408/2013;.
Ai soggetti che svolgano congiuntamente l’attività di trasporto di merci su strada per conto terzi di cui alla precedente lettera a) e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di euro 200.000,00 a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.
Circolare del 6 giugno 2019, n. 243317
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