La Commissione Europea, a causa dell'emergenza Coronavirus, ha inviato una nota ai
Direttori delle Agenzie Nazionali per rispondere ai numerosi quesiti ricevuti. Due i punti cruciali:
Aspetti pratici relativi all’applicazione della clausola di forza maggiore
Partendo dalla definizione di
forza maggiore, spetta alle Agenzie Nazionali valutare le situazioni in cui il beneficiario è nell’incapacità di adempiere ai propri obblighi ai sensi della convenzione. Per quanto riguarda i
costi sostenuti, compresi gli
eventuali costi aggiuntivi: Le Agenzie Nazionali possono accettare
costi aggiuntivi di natura straordinaria non previsti nel budget di progetto iniziale, ove debitamente giustificati (ad esempio, non è stato possibile recuperare il costo nell’ambito di un regime assicurativo, l’evento che ha generato il costo non possa essere riprogrammato, ecc.) e rendicontati sulla base di costi reali. I beneficiari dovranno a tal fine produrre una dichiarazione firmata attestante che i costi non possono essere recuperati in altri modi. Le Agenzie Nazionali invieranno ai beneficiari dettagliate informazioni ai fini della rendicontazione.
Non potrà, in nessun caso, essere previsto un aumento del finanziamento totale concesso. Possibilità di estendere la durata della sovvenzione e del Progetto
Se del caso, le
Agenzie Nazionali possono decidere di autorizzare i beneficiari a prorogare la durata dei loro progetti per consentire il rinvio delle attività fino a un massimo di 12 mesi per progetto. Per tutte le Azioni chiave la durata massima
non può in ogni caso superare i 36 mesi in totale. Maggiori dettagli sulle singole misure del Programma saranno trasmessi ai singoli beneficiari ai fini della rendicontazione.
Per maggiori dettagli consultare il sito web ufficiale di Erasmus+