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29 Maggio 2024

Credito d'imposta ZES, il rilancio dell'economia del Mezzogiorno

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Il 21 maggio 2024 sono state stabilite le modalità di accesso al credo di imposta per gli investimenti nella ZES unica: come fruire del credito d'imposta ZES e chi può beneficiarne? È stato il Decreto-legge Sud a istituire il credito di imposta a favore di tutte le imprese con una distinzione territoriale, per regioni, per dimensioni dell’impresa e per entità dell’investimento.

A beneficiarne sono le imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise nelle zone assistite della regione Abruzzo.

I vantaggi fiscali per le imprese

Il credito d'imposta è rivolto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES unica. Il decreto rappresenta un passo molto importante per il rilancio dell’economia del Mezzogiorno e per sostenere la crescita degli investimenti nella ZES unica.

La conseguenza principale per le PMI è quella di poter sfruttare importanti agevolazioni fiscali e allo stesso tempo di beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico. Le imprese potranno utilizzare queste risorse per il rilancio dei loro investimenti, rafforzando la loro competitività sul mercato, favorendo la crescita del territorio.

Requisiti e condizioni per accedere al credito

Per poter accedere al credito d'imposta, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione; inoltre, non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono escluse dall’applicazione del beneficio anche le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà.

La Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno

Quando si fa riferimento a ZES si intende la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno istituita dal 1° gennaio 2024, di seguito denominata ZES unica, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Si tratta in particolare di una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.

Come accedere al credito d'imposta

Per poter usufruire del credito di imposta ZES, i soggetti interessati devono comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d’imposta ZES è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano a oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.