È da poco entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 recante il regolamento sui criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020. Nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), sono previste
specifiche disposizioni per la definizione delle spese ammissibili e non ammissibili. Per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014-2020, l’ammissibilità delle spese è determinata dalle norme previste dal
Regolamento (UE) n. 1303/2013, fatte salve le norme specifiche di ciascun Fondo, e dalle norme nazionali.
>>> Budget e rendicontazione dei progetti europei Il nuovo regolamento
Il regolamento introduce
nuove norme ed adegua quelle
già in vigoreal fine di rendere esecutivo il regolamento UE n. 1303/2013 e assicurare la continuità della normativa sull'ammissibilità delle spese rispetto al periodo 2007-2013. I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi. La spesa per essere ritenuta
ammissibile deve soddisfare alcuni
requisiti, in particolare deve essere:
- pertinente ed imputabile ad un’operazione selezionata dall'Autorità di gestione;
- comprovata da idonea documentazione giustificativa;
- sostenuta e pagata durante il periodo di ammissibilità 2014-2023;
- tracciabile o verificabile mediante la completa e corretta tenuta della documentazione;
- contabilizzata.
Il budget dei progetti europei: consigli pratici per la compilazione Le principali novità per i fondi europei 2014-2020
Rispetto al punto 2) si sottolinea la possibilità di documentare la spesa, in casi debitamente giustificati, anche tramite
«idonea documentazione» che ne attesti la pertinenza. Tale previsione punta a far prevalere gli aspetti sostanziali rispetto a quelli puramente formali. Inoltre, viene esplicitata, come misura di
semplificazione delle procedure di rendicontazione, la possibilità di rendicontare forfettariamente alcune tipologie di costi (articoli 67, 68, 69,e 109 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e articolo 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013). Un' ulteriore novità riguarda gli interventi di
Fondo sociale europeo, nello specifico vengono rese ammissibili le
spese relative agli interventi di politica attiva dell'occupazione e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari. Per quanto riguarda tutti i Fondi SIE, viene prevista l'ammissibilità delle spese relative ai
premi concessi a terzi; questi vengono definiti come contributi finanziari attribuiti a titolo di ricompensa in seguito a un concorso, dove il premio si distingue dal regime delle sovvenzioni e non fa riferimento ai costi prevedibili (articolo 7). Infine, l'articolo 17 prevede la possibilità di superare il limite del 10% di spesa ammissibile per
l’acquisto di terreni in presenza di operazioni di tutela ambientale, al ricorre di alcuni specifici requisiti; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici, il limite è invece fissato al 15%. Lo stesso articolo prevede anche l’ammissibilità della spesa per
l’acquisto di edifici, anche in presenza di opere abusive, a condizione che siano marginali rispetto alle opere realizzate e che l’erogazione del sostegno pubblico sia subordinato alla loro regolarizzazione da parte del beneficiario.
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